Non si applica il regime Patent Box (Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) ai software resi disponibili su piattaforma web cloud poiché questo servizio non presenta le caratteristiche necessarie per essere configurato come un’attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento con prerogativa autoriale. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta 52/2018 fornita a un’istanza di interpello.
Patent Box
Il quesito era stato posto da una società istante relativamente all’applicazione del regime agevolativo Patent Box ai proventi derivanti dalla concessione in uso di un software realizzato internamente, il cui utilizzo avviene tramite una piattaforma web cloud, in luogo dell’installazione fisica sulla singola postazione di lavoro del cliente.
Nella propria risposta l’Agenzia richiama quanto previsto dal decreto Patent Box all’articolo 8, comma 1, nonché il principio OCSE del c.d. nexus approach, secondo il quale:
Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento del valore dei beni di cui all’articolo 6, le seguenti attività: (i) la ricerca fondamentale (…); (ii) la ricerca applicata (…); (iii) il design (…); (iv) l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright (…).
Prerogativa autoriale
Tali attività si collocano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione qualora rappresentino un esercizio esclusivo di una “prerogativa autoriale“, tra queste non rientrano le attività di formazione del personale, il basic help desk di “secondo livello”, il supporto telefonico, il canone periodico per l’utilizzo di software applicativi in cloud e così via, fornite dal proprietario del software, come chiarito dall’Agenzia stessa con la risoluzione n. 28/E/2017.
Viene inoltre chiarito che lo sviluppo, il mantenimento e l’accrescimento di software sono attività con “prerogativa autoriale” quando contestualmente:
- possono essere svolte in via esclusiva dal proprietario del diritto;
- accrescono il valore economico del software;
- sono finalizzati alla realizzazione di una funzione, nuova rispetto al bene principale e originale rispetto agli standard del settore, giuridicamente tutelabile;
- siano il frutto di un intervento unico nel suo genere non riconducibile a funzioni già presenti nel software stesso.
Poiché il canone per l’utilizzo del servizio cloud remunera la sola connessione tecnica del software al cloud, secondo il parere delle Entrate questo non rientra tra i ricavi agevolabili, qualora incluso nel canone di concessione del software e non rappresenta un’attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento nonché all’accrescimento del valore del software stesso.