Il bonus pubblicità si applica ance agli acquisti di spazi pubblicitari sul sito web di un’agenzia di stampa: la precisazione arriva dal Dipartimento dell’informazione e dell’editoria, con un aggiornamento delle FAQ (risposte alle domande più frequenti). Il credito d’imposta è applicabile agli investimenti incrementali in advertising su organi di stampa quotidiana e periodica, anche online (articolo 57-bis del dl 50/2017) e ai giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (articolo 3 del Regolamento).
In entrambi i casi, specifica il Dipartimento, in base alla formulazione, «non sembrano potersi legittimamente escludere le agenzie di stampa». Questo, perché si tratta di organi di informazione che svolgono «una funzione del tutto analoga a quella dei giornali», e «hanno modalità di fruizione, da parte del pubblico, sovrapponibili a quelle dei giornali on-line».
Fra l’altro, la loro esclusione dal bonus pubblicità «non si giustificherebbe alla luce delle finalità di incentivazione degli investimenti pubblicitari sui mezzi di informazione».
Certo, anche per le agenzie di stampa, come per gli altri organi di informazione ammessi, devono applicarsi tutti i criteri previsti dalla norma: registrazione della testata e direttore responsabile. La registrazione della testata deve avvenire presso il competente Tribunale civile, ai sensi dell’articolo 5 della legge 47/1948, oppure presso il Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Il bonus pubblicità, lo ricordiamo, è un credito d’imposta al 75% per gli investimenti sulle testate giornalistiche (giornali e periodici, anche online, e radiotelevisioni locali), purché incrementali di almeno l’1% rispetto a quelli effettuati l’anno precedente.
La domanda per il 2018 va presentata entro il prossimo 22 ottobre: stessa scadenza per chi vuole chiedere l’agevolazione anche per investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017.