L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale dei servizi sostitutivi di mensa aziendale resi tramite apposita “App Mobile” per smartphone. Un servizio assimilabile ai servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122/2017, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2015 (in vigore dal 9 settembre 2017).
Buoni pasto mobile, le imposte
Le Entrate chiariscono in particolare che ai buoni pasto via mobile App si applica il seguente trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto:
- ai fini IRPEF, i buoni pasto anche emessi mediante mobile App non concorrono a formare il reddito, secondo quanto previsto per la determinazione del reddito di lavoro dipendente dall’art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR;
- ai fini IRES, non vi sono limitazioni di deducibilità previste dall’articolo 109, comma 5, del TUIR, poiché anche con riferimento ai buoni pasto mobile il costo sostenuto dal datore di lavoro per gestire questo servizio rappresenta un onere per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande;
- ai fini dell’IVA, fermi restando gli eventuali riflessi del recepimento in ambito nazionale della Direttiva (UE) 2016/1065, ai buoni pasto mobile si applicano le aliquote ridotte del 4% e 10% previste nei nn. 37 e 121 della Tabella A, allegata al d.P.R. del 26 ottobre 1972 n.633.