Dal prossimo 1° gennaio 2019 entrerà in vigore il nuovo obbligo di fatturazione elettronica tra privati. In merito sono ancora numerosi i dubbi da parte di partite IVA, professionisti e imprenditori destinatari della nuova normativa. Tra questi desta particolare perplessità la pratica, piuttosto diffusa, di emettere fatture differite.
Fatturazione differita
A prevedere la possibilità di emettere la fatturazione differita è l’art. 21 del dPR 633/1972 (c.d. Decreto IVA). Più in particolare il comma 4 di questo articolo di legge prevede che:
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo… nonché per le operazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.
Emissione e registrazione della fattura
La fattura differita deve essere quindi emessa entro 15 giorni se si tratta di fattura differita, ma deve recare la data del giorno in cui realmente viene emessa, non può essere retrodatata.
Diversamente dalla fattura immediata, che deve essere emessa entro 24 ore e registrata entro 15 giorni dall’emissione, la fattura differita deve essere registrata contestualmente alla sua emissione, come quanto previsto dall’art.23 dPR 633/1972.
Esigibilità dell’IVA
In caso di fatturazione differita, il momento di esigibilità dell’IVA coincide con quello di effettuazione dell’operazione, quindi l’imposta va contabilizzata a debito nel mese in cui le operazioni si considerano effettuate e non nel mese di emissione della fattura. Questo significa che se, ad esempio, una fattura differita elettronica viene emessa il 15 febbraio 2019, dovrà riportare tale data e non potrà essere datata il 31 gennaio 2019, ma dovrà concorrere nella liquidazione IVA del mese di gennaio.
Fatturazione elettronica differita
La disciplina della fatturazione differita non cambia con l’entrata in vigore dell’e-fattura, cambia però la modalità di emissione delle fatture stesse. Con la fatturazione elettronica non è infatti possibile emettere una fattura con una data anteriore rispetto a quella di reale predisposizione ed invio del documento.
I nodo importante riguarda l’esigibilità dell’IVA: è importante che il software utilizzato per la fatturazione elettronica consenta di distinguere il momento di emissione/registrazione della fattura dal periodo in cui l’IVA esposta rientra nella liquidazione di competenza.