Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che che dà il via ai controlli dell’ENEA sulla sussistenza dei requisiti necessari alla fruzione dell’Ecobonus, definendone le modalità e le procedure operative. I controlli andranno dunque a verificare che i contribuenti che abbiano usufruito delle detrazioni fiscali del 50% e del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici siano effettivamente in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge.
Controlli a campione
Più in particolare l’articolo 2 del decreto prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, l’ENEA sottoponga alla Direzione generale per il mercato elettronico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello Sviluppo Economico, un programma di controlli a campione – definito nel limite massimo dello 0,5% delle istanze – sugli interventi conclusi entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Per lo scopo è stata stanziata una somma pari a 500mila euro per l’anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.
Sotto i riflettori vi saranno ovviamente le istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota, quelle che presentano la spesa più elevata o che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.
Comunicazioni ENEA
L’articolo 3 del provvedimento dispone che l’ENEA comunichi al beneficiario della detrazione o all’amministratore di condominio, nel caso di interventi effettuati sulle parti comunali condominiali, l’avvio della procedura di controllo, mediante una lettera raccomandata a/r o mediante posta elettronica certificata.
Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il soggetto destinatario della comunicazione dovrà trasmettere a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo enea@cert.enea.it in formato PDF, la documentazione prevista dal decreto, sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato nei casi in cui è prevista l’asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici, o, negli altri casi, dall’amministratore per gli interventi sulle parti comuni o dallo stesso soggetto interessato per gli interventi sulle singole unita’ immobiliari.
Nel caso di interventi che interessino gli impianti, dovranno essere trasmesse, inoltre, le copie della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 e, se pertinente, del libretto di impianto secondo il modello pubblicato con il decreto ministeriale 10 febbraio 2014.
Una volta ricevuta la documentazione, l’ENEA procede alla verifica della documentazione ricevuta e, entro 90 giorni, comunica l’esito del controllo al beneficiario soggetto a verifica, o chiede eventuali integrazioni istruttorie che comportano l’interruzione del suddetto termine che ricomincia a decorrere dalla ricezione della documentazione richiesta.
Sopralluoghi
Eventuali controlli sul luogo devono essere comunicati con un preavviso minimo di 15 giorni, con lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante PEC, specificando il luogo, la data, l’ora e il nominativo dell’incaricato del controllo. Il sopralluogo può essere rinviato a fronte di motivata richiesta presentata dal soggetto beneficiario, per una sola volta, e comunque dovrà eseguito entro 60 giorni dalla comunicazione.
Il sopralluogo andrà svolto alla presenza del soggetto beneficiario della detrazione ovvero dell’amministratore per conto del condominio, e, quando pertinente, alla presenza del tecnico o dei tecnici firmatari della relazione di fine lavori o provvedimento regionale equivalente.