Pausa estiva per il Fisco, con i versamenti senza sanzioni fino al 20 agosto e gli adempimenti fermi fino al 4 settembre. Le ferie estive sospendono anche i termini processuali della giustizia tributaria per l’intero mese di agosto e quelli del contenzioso. Vediamo esattamente le diverse scadenze della pausa estiva per gli adempimenti fiscali.
Scadenze fiscali
Il pagamento delle tasse di rate che scadono fra il primo e il 20 agosto, può essere effettuato fino a quest’ultima data senza maggiorazioni. I contribuenti che invece devono inviare documenti hanno una sospensione dei termini fino al 4 settembre. Attenzione: la pausa estiva non si applica alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, e delle procedure di rimborso ai fini Iva.
Sempre fino al 4 settembre, sospeso il termine di 30 giorni previsto per il pagamento di:
- importi risultanti dalle comunicazioni di irregolarità a seguito dei controlli automatizzati e formali sulle dichiarazioni,
- liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Contenzioso tributario
In ferie anche i termini processuali del contenzioso tributario, tutto fermo dal primo al 31 agosto. Sospesi quindi i termini per la proposizione del ricorso, costituzione in giudizio del ricorrente o della parte resistente, impugnazione delle sentenze, deposito di documenti, memorie, brevi repliche.
I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione sono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, quindi si sommano. Esempio: il termine per l’impugnazione davanti alla commissione tributaria provinciale è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di adesione all’accertamento. A questi 90 giorni si somma l’eventuale pausa estiva.