Niente sanzioni per chi invia la fattura elettronica con un ritardo limitato, che non abbia impatto sulla liquidazione dell’imposta versata. E in ogni caso l’obbligo di emettere la fattura in giornata è da considerarsi flessibile in ragione dei tempi tecnici dell’iter di emissione. Sono chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 13/2018, che risponde a una serie di quesiti relativi ai nuovi obblighi di fatturazione elettronica.
Obbligo di fatturazione elettronica
Si tratta, lo ricordiamo, dell’applicazione del comma 917 della Legge di Bilancio, legge 205/2017, in base al quale dal prossimo primo gennaio 2019 scatta l’obbligo di fattura elettronica per tutte le transazioni nel privato, anticipato allo scorso primo luglio per alcune operazioni di compravendita di carburanti da trasporto.
Trasmissione delle fatture
Le novità in termini di obbligo, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, non influiscono sui termini di trasmissione della fattura, le cui regole restano immutate: il documento contabile va emesso contestualmente all’operazione, come previsto dall’articolo 21, comma 4, del Dpr 633/1972. Contestuale significa, dal punto di vista normativo, entro le ore 24 del giorno della cessione.
Però, aggiunge la circolare, considerato il processo, legislativamente e tecnicamente imposto, per la trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio SdI, questo termine va considerato in modo elastico. Perché:
Non è improbabile che un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno.
In questi casi, dunque, non scatta alcuna sanzione, ma la fattura si considera automaticamente emessa nei tempi previsti. Di fatto, la data di emissione della fattura è quella riportata nel campo “data” della sezione “dati generali” del file. In altri termini, si legge nella circolare, inviato tempestivamente al SdI il documento:
I tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) diventano marginali, assumendo rilievo, ai fini dell’emissione della fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al SdI, riportata nel campo indicato.
Ritardi lievi
Non solo: in fase di prima applicazione viene previsto un criterio di maggior flessibilità, anche in considerazione dell’adeguamento tecnologico dei soggetti coinvolti (le imprese). Quindi, se il file fattura viene inviato con un leggero ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, non scattano le sanzioni.
Fattura scartata
A meno che la fattura elettronica non venga scartata, in tale ipotesi ci sono cinque giorni di tempo per un nuovo inoltro. In questo caso, la fattura va preferibilmente emessa con la data ed il numero del documento originario. Se questo non è possibile, bisogna emettere una fattura con nuovo numero e data, che contenga però l’indicazione di collegamento con la precedente fattura scartata, oppure con una numerazione specifica che faccia emergere che si tratta di una fattura rettificativa di una precedentemente scartata dal Sdi. Ad esempio è possibile ricorrere a numerazioni come “1R”, oppure “1S”. Quindi, se viene scartata la fattura numero 1 del 2 gennaio 2019, potrà essere emessa la numero 1/R del 10/01/2019.