Anche pagamenti diversi da quelli con le carte possono essere validi per applicare deduzione dei costi e detrazioni IVA alle cessioni di carburanti dal primo luglio 2018, giorno di entrata in vigore dell’obbligo di fattura elettronica, ma i pagamenti devono essere tracciabili e individuati da documento regolamentare dell’Agenzia delle Entrate.
E’ una delle precisazioni contenute nella circolare Assonime 17/2018 che illustra tutti i nuovi obblighi relativi agli acquisti di carburante da parte dei titolari di partita IVA.
La normativa di riferimento, ovvero la Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017), ai commi 922-923, prevede che per dedurre il pagamento debba avvenire con carta di credito, di debito, prepagata, oppure con altri strumenti previsti dall’Agenzia delle Entrate. Che, con il provvedimento del 4 aprile scorso, conferma l’ammissibilità di assegni bancari e postali, vaglia cambiari e postali, mezzi di pagamento elettronici, bonifico bancario o postale, bollettino postale.
Il documento di Assonime si concentra poi sul contratto di netting, che dallo scorso primo luglio prevede l’emissione di fattura elettronica: si tratta di una tipologia di operazione che non è interessata dalla proroga al 2019 (che riguarda i soli distributori di benzina).
Il netting è un contratto di somministrazione con la compagnia petrolifera, che si attua attraverso una tessera magnetica da utilizzare presso il distributore. Che però non è un vero e proprio strumento di pagamento, ma un supporto che registra le operazioni che vengono poi fatturate successivamente, in modo riepilogativo.
In realtà, Assonime rileva che il netting non è una cessione di beni (circolare Entrate 42/2012) ma, appunto un contratto di somministrazione. Motivo in più per non ritenere questa formula inclusa nella proroga al 2019.