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Stop anticipo TFR in busta paga

di Anna Fabi

13 Luglio 2018 11:41

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Stop all'anticipo del TFR in busta paga, il legislatore non ha prorogato la misura e l'INPS fornisce ai datori di lavoro interessati le relative istruzioni.

La possibilità di ottenere l’anticipo del TFR in busta paga non è stata prorogata dal legislatore e, con il Messaggio n. 2791/2018, l‘INPS comunica ai datori di lavoro che a partire dal 1° luglio 2018 dovranno cessare la corresponsione del TFR in quote mensili all’interno delle buste paga dei prestatori che avevano optato per la misura.

Anticipo TFR: la normativa

La liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) era stata prevista dall’articolo 1, comma 26 e seguenti, della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), il quale ha previsto, in via sperimentale e in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato – ad eccezione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo – con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, di richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR), di cui alla legge n. 297/1982, sotto forma di integrazione della retribuzione mensile.

Una volta esercitata  da parte del lavoratore, l’opzione non era irrevocabile fino al 30 giugno 2018.

Anticipo TFR non prorogato

Non essendo stato adottato dal legislatore alcun provvedimento di proroga o reiterazione di tali disposizioni normative, spiega l’INPS, a decorrere dal periodo di paga luglio 2018 i datori di lavoro non sono più tenuti ad erogare in busta paga la quota maturanda di trattamento di fine rapporto per i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta.

UNIEMENS

L’INPS richiama tuttavia l’attenzione sul fatto che:

I datori di lavoro che abbiano avuto accesso al finanziamento della Qu.I.R. dovranno continuare a valorizzare l’elemento – che contiene le informazioni riferite alla Qu.I.R. liquidata in busta paga attraverso il ricorso al finanziamento assistito da garanzia (cfr. paragrafo 8 della circolare n. 82/2015) – fino alla liquidazione in busta paga della quota di TFR maturata nel periodo di paga giugno 2018, ossia fino alle denunce UNIEMENS di competenza settembre 2018.

Ripristino assetto previgente

Dal periodo di paga luglio 2018, i datori di lavoro interessati dovranno procedere al ripristino dell’assetto previgente all’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 26 e seguenti, della legge n. 190/2014, adeguando i relativi obblighi informativi e finanziari:

  • accantonamento in azienda;
  • versamento al Fondo di tesoreria;
  • versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione.