Soggetti interessati, istruzioni e procedure per l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi previsto dallo scorso primo luglio 2018 per le cessioni di carburanti: sono contenute nella nota dell’Agenzia delle Dogane dello scorso 5 luglio. Il riferimento legislativo è il comma 909 della legge di bilancio 205/2017.
L’obbligo di trasmissione dei corrispettivi riguarda esclusivamente le cessioni di carburanti, benzina o gasolio, per motori.
Sono tenuti all’adempimento i gestori dei distributori ad elevata automazione, che funzionano in modalità self service e sono muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote, moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.
Il Fisco annuncia successivi provvedimenti per regolamentare l’avvio graduale dell’obbligo per gli altri distributori.
Le istruzioni dell’Agenzia delle Dogane riguardano i servizi forniti sul portale online (PUD, portale unico dogane), ovvero:
- invioDistributoriCarburanti: effettua la trasmissione di file utilizzando il “Tracciato unico3- Cessione carburanti &Registro C_S”. Il sistema attribuisce ai file regolarmente registrati il codice identificativo IUT (Identificativo Univoco Telematico);
- annullamentoDistributoriCarburanti: annulla un file precedentemente inviato e registrato a sistema;
- interopRservice: controlla lo stato dell’operazione (invio o annullamento) per uno specifico IUT;
- interopService: ottiene l’esito dell’operazione effettuata, i file di esito sono completi di firma digitale, secondo il regolamento UE n° 910/2014 – eIDAS.
L’accesso avviene attraverso le credenziali di identità digitale SPID di secondo livello, oppure CNS (carta nazionale dei servizi), bisogna nominare un Gestore delle autorizzazioni ai servizi digitali.