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Detrazione spese istruzione: soglie massime

di Anna Fabi

Pubblicato 11 Luglio 2018
Aggiornato 15 Maggio 2019 15:04

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Dichiarazione dei redditi: basi imponibili e tetti massimi per le detrazioni fiscali sulle spese di istruzione sostenute nel corso dell'anno.

Siamo nel pieno della stagione dichiarativa 2018 e, come ogni anno, ci si interroga su quali siano le novità sulle spese sostenute nel corso dell’anno di imposta che è possibile portare in detrazione e deduzione nella dichiarazione dei redditi.

Dal 2018, tra le novità del modello 730 o Redditi, ci sono quelle relative alle detrazioni fiscali per le spese di istruzione.

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del MIUR del 17 marzo 2018 sono stati confermati i nuovi tetti, più favorevoli, per la detrazione IRPEF delle spese sostenute per Università non statali.

Tetti di spesa agevolabili

In generale le spese per l’istruzione (comprese quelle per la mensa scolastica) possono essere portate in detrazione dall’IRPEF al 19%, con le seguenti basi imponibili, diversificate dall’asilo all’università.

Detrazioni di 632 euro a figlio per le rette mensili dell’asilo nido (pubblico o privato).

Detrazione per le spese di frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. Per ciascun alunno o studente il tetto è pari a:

  • 717 euro per l’anno d’imposta 2017,
  • 786 euro per le spese 2018,
  • 800 euro per le spese 2019.

Detrazione di 2.633 euro per l’affitto degli studenti fuori sede. Qui per gli anni d’imposta 2017 e 2018 c’è una novità sul requisito della distanza, che si intende rispettato anche se nella stessa provincia ed è ridotto a 50 Km per residenti in zone montane o disagiate.

Sono inoltre detraibili le erogazioni liberali in favore degli istituti scolastici, senza limiti di importo.

Detrazione IRPEF spese universitarie

Le spese universitarie sono detraibili nella misura del 19% se sostenute per la frequenza, anche fuori corso, di:

  • corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali;
  • corsi di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria;
  • corsi tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.

Le spese portare un detrazione non possono essere superiori a quelle stabilite annualmente.