Introdotta con la Legge Finanziaria 2008 (Legge 244/2007), la fatturazione elettronica rappresenta un sistema esclusivamente informatico di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture. Il documento è infatti realizzato in formato XML (eXtensible Markup Language) ed il suo contenuto, immutabile e non alterabile, viene reso autentico e certificato dalla presenza della firma digitale qualificata.
Le fatture elettroniche devono essere veicolate attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl) predisposto dall’Agenzia delle Entrate e già utilizzato per la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione divenuta un obbligo a partire dal 31 marzo 2015.
Obblighi e scadenze
Ad ampliare la platea di soggetti tenuti a emettere unicamente fatture elettroniche è la Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017), definendo scadenze precise riferite a diverse categorie di destinatari della normativa. Per la filiera dei fornitori delle PA l’obbligo della fatturazione elettronica è scattato il 1 luglio 2018, coinvolgendo tutte le imprese che intervengono in un appalto pubblico oltre a quella capofila.
La stessa data avrebbe dovuto segnare l’inizio del medesimo obbligo per tutte le operazioni di vendita di carburanti e lubrificanti, tuttavia un decreto ad hoc varato dal Governo (D.L. 79 del 28 giugno 2018) ha spostato la scadenza al 1 gennaio 2019 per le cessioni di carburanti presso le stazioni di rifornimento. Lo slittamento al primo gennaio 2019 riguarda infatti le sole:
cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.
La fattura elettronica resta pertanto facoltativa per i gestori delle pompe di benzina, chiamati tuttavia ad adeguarsi entro il primo gennaio 2019, momento in cui la nuova procedura sarà l’unica applicabile per le transazioni business-to-business.
Quest’ultimo termine riguarda anche l’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica tra privati per i possessori di Partita IVA.
Dal primo luglio 2018 è dunque scattato l’obbligo per tutte le operazioni diverse da quelle operate presso gli impianti stradali nei confronti di soggetti con Partita IVA e dei conducenti di mezzi di trasporto aziendali. In particolare, la fattura elettronica è obbligatoria per le operazioni “a monte” (es.: cessioni del grossista) e riguarda tutti gli altri attori della filiera, comprese società di netting e compagnie petrolifere.
Fatture per cessioni di carburante
A partire dal 1 gennaio 2019 i distributori di benzina e gasolio saranno tenuti a emettere fatture in formato elettronico verso i professionisti con Partita IVA e i conducenti di mezzi di trasporto aziendali.
La stessa normativa (Dl 79/2018) proroga fino alla fine del 2018 l’utilizzo della scheda carburante, il tradizionale documento usato da imprese e professionisti per detrarre a cadenza mensile o trimestrale l’imposta relativa all’acquisto di carburanti presso i distributori.
Tuttavia, è importante ricordare che, dal primo luglio 2018, vige comunque l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili. Diversamente, non potranno fruire delle agevolazioni fiscali previste (deduzioni del costo di acquisto, detrazione IVA).
La fatturazione elettronica, in questo senso, offre l’indubbio vantaggio di rendere subito possibile la detraibilità IVA e la deducibilità dei costi di rifornimento di carburante, unitamente all’utilizzo di sistemi di pagamento che non prevedono l’uso dei contanti e che possono essere effettivamente tracciati.
Contenuto della fattura elettronica
Per garantire autenticità e conformità, le fatture elettroniche devono essere generate attraverso apposita procedura e trasmesse utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, che provvede a inoltrare i documenti al destinatario validandone i contenuti.
Un processo da gestire interamente in modalità informatica, reso più semplice dalla possibilità di avvalersi del supporto di intermediari qualificati. Non mancano, infatti, software in grado di automatizzare e semplificare buona parte delle fasi richieste dal procedimento standardizzato.
Attraverso i software messi a disposizione da provider del settore, infatti, è possibile generare facilmente la fattura elettronica nel formato XML, effettuare un controllo preventivo e procedere con la trasmissione al SdI tenendo sotto controllo l’intero processo.
Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate, la fattura elettronica deve riportare:
- Codice Tipo per la cessione di carburante (CARB);
- Codice Valore inerente il tipo di carburante ceduto (ad esempio benzina senza piombo).
Non è invece necessario indicare alcuni dati presenti nella scheda carburante, come la targa, il modello del veicolo e la casa costruttrice, informazioni che possono essere riportate nel campo “Mezzo Trasporto” in via del tutto facoltativa.
Più servizi resi verso lo stesso cliente, inoltre, possono essere inseriti in una fattura elettronica inclusiva di tutte le spese. Qualora il medesimo cliente effettui più rifornimenti in un mese, invece, il gestore può emettere una fattura differita entro il 15 del mese successivo avendo cura di rilasciare un documento che indichi data, generalità di acquirente con Partita IVA e distributore, descrizione puntuale dei beni ceduti anche in termini di qualità e quantità.
Metodi di pagamento
Ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’IVA, l’acquisto di carburante non può essere completato utilizzando denaro contante ma deve effettuarsi esclusivamente tramite pagamenti tracciabili. Sono compresi:
- assegni bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali;
- mezzi di pagamento elettronici come bonifico bancario o postale, addebito diretto, bollettino postale;
- carte di credito, di debito e prepagate intestate all’azienda;
- carte usate nei contratti di “netting” sottoscritti per la fornitura del carburante da impresa e società petrolifera;
- buoni carburante.
Vantaggi e agevolazioni
I nuovi limiti imposti dalla Legge di Bilancio 2018 sono finalizzati a scongiurare l’evasione fiscale e a rendere i processi – a carico di imprese, professionisti e Pubblica Amministrazione – più efficienti perché standardizzati.
Per valorizzare la valenza di “risorsa” piuttosto che di “obbligo”, la normativa sulla fatturazione elettronica prevede specifiche agevolazioni (di cui all’articolo 1, comma 924, L. 205/2017) per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante.
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8 del 30 aprile 2018.