Con la Circolare n. 13/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti alle partite IVA, anche con riferimento all’applicazione delle nuove disposizioni normative ai trattori agricoli e forestali.
La precisazione è arrivata in risposta al quesito con il quali si chiedeva all’Agenzia se la cessione di carburante per trattori agricoli e forestali rientrasse tra quelle da documentare con fattura elettronica ed il relativo pagamento, ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità della spesa sostenuta, dovesse essere effettuato con strumenti tracciabili ai sensi dell’articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 2017.
e-Fattura no, tracciabilità sì
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che trattori agricoli e forestali devono ritenersi esclusi dall’applicazione delle nuove disposizioni sulla fatturazione elettronica, ma non da quelle relative allo stop ai contanti.
Per poter fruire della deducibilità del costo d’acquisto e della detraibilità della relativa IVA, anche per le macchine agricole vige l’obbligo di procedere al pagamento utilizzando gli strumenti tracciabili individuati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 73203/ 2018.