Con l’Ordinanza n. 16553/2018, la Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo il quale in caso di rateizzazione delle somme irrogate con cartella esattoriale a titolo di sanzione, l’agente per la riscossione – allora Equitalia, oggi l’Agenzia delle Entrate-Riscossione – non può applicare interessi di mora.
Sanzioni senza interessi
I giudici, nella sentenza, hanno richiamato le norme contenute negli articoli 19 e 21 del D.P.R. n. 602/1973, in base ai quali sulla ripartizione del pagamento delle somme a ruolo il contribuente deve pagare gli interessi di mora.
Con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione, tuttavia, tale principio generale viene superato dalla regola speciale di cui all’art. 2, comma 3, D.Lgs.n. 472/1997, la quale prevede che:
La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
Tale disposizione trova infatti applicazione anche nell’ipotesi di rateazione del pagamento poiché, spiega la Cassazione, tale disposizione deve considerarsi norma “eccezionale” che prevale sulla regola generale, (“lex specialis derogat generalis”), in quanto i cosiddetti interessi di dilazione perseguono le medesime finalità proprie degli interessi comuni.