Per la dichiarazione IRAP 2018 relativamente alle attività agricole entrano in gioco due differenti normative: la Legge di Stabilità 2016 e il D.Lgs. n. 446/1997.
Esclusione IRAP
La Legge di Stabilità 2016, ovvero la Legge 205/2015, art.1, comma 70, che sancisce l’esclusione dalla soggettività passiva dell’IRAP di tutti soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’art. 32 del TUIR. Soggetti che, fino ad allora, erano assoggettati all’aliquota dell’1,9%.
Presupposti IRAP
Il D.Lgs. n. 446/1997, in virtù dell’articolo 2, indica invece come presupposto per l’applicazione dell’IRAP “l’esercizio abituale di un’attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.
IRAP attività agricole
Di conseguenza saranno presenti sul territorio italiano alcune attività agricole non soggette ad IRAP, mentre altre ancora soggette.
Nel primo caso rientrano:
- cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore della silvicoltura;
- cooperative agricole (e loro consorzi) della piccola pesca
altre attività che rientrano nei limiti dell’art. 32 del TIUR.
Nel secondo caso rientrano invece:
- attività di agriturismo, con l’eccezione del valore di produzione riferito all’attività agricola in senso stretto, determinato da apposita contabilità separata;
- allevamento di animali al di fuori dei limiti dell’art. 32 c. 1 lett. b) TUIR (terreno insufficiente a produrre almeno 1/4 dei mangimi necessari), con applicazione dell’art. 56 c. 5 TUIR;
- altre attività connesse indicate dall’art. 56-bis TUIR.
Modello IRAP
Il modello IRAP di quest’anno prevede specifici campi per abbracciare entrambe le casistiche, compresa l’ipotesi in cui siano presenti sia attività agricole escluse dall’imposizione ai fini IRAP sia di attività rilevanti ai fini dell’imposta.
Inoltre il modello tiene conto delle differenti possibilità di determinazione dell’IRAP, in funzione dei criteri disponibili. Nello specifico:
- IRAP determinata in base a criteri fiscali: Sez. I dei Quadri IQ e IP, includendo sia i dati fiscali relativi all’attività soggetta ad IRAP sia quelli relativi all’attività esclusa; la quota esclusa da tassazione viene indicata nei righi IQ11 o IP11;
- IRAP determinata in base a valori di bilancio: Sez. II dei quadri IQ, IP e IE e la Sez. I del Quadro IC, includendo i dati contabili risultanti dal conto economico ed escludendo la quota del valore della produzione riferita all’attività agricola tramite variazione fiscale da indicare tra le “altre variazioni” con il codice 11;
- IRAP per soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari: Sez. III dei quadri IQ, IP e IE e Sez. V del Quadro IC.