Arriva con l’ordinanza numero 16332/2018 della Corte di Cassazione un importante chiarimento in merito all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) alla tassa sui rifiuti prevista dai Comuni. In particolare i giudici supremi hanno chiarito che deve essere corrisposta l’IVA sulla TIA2, in quanto tariffa adottata dal Comune.
Natura privatistica della TIA2
La TIA2, è la tariffa prevista dall’art. 238 del dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, poi denominata Tariffa Integrata Ambientale, cosiddetta TIA2) dovuta da:
Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani.
La TIA2 costituisce:
Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall’art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36″ (art. 238, comma 1, d.lgs. 152/2006); la stessa, inoltre, viene commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri […] che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali (comma 2).
A differenza di quanto avveniva con la TIA1, con la TIA2 viene esplicitata la natura di “corrispettivo” della tariffa, che depone per la sua natura privatistica, con conseguente assoggettabilità all’IVA ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in linea con quanto desumibile “a contrario” dal principio affermato dalle S.U. (Cass. S.U. n. 5078 del 2016, cit.), e dalla precedente conforme giurisprudenza di legittimità, in relazione alla TIA1.
La natura non tributaria della TIA2
La natura “privatistica” della TIA2, ricordano i giudici, è stata poi definitivamente confermata dall’art. 14, comma 33, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha previsto che:
Le disposizioni di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore de/presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Nel caso esaminato dalla Cassazione è stato quindi accolto il ricorso della società di riscossione che era stata condannata a rimborsare l’IVA al cittadino.