Con la Risoluzione n. 31/2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito, in risposta ad un interpello, chiarimenti in merito all’obbligo di attestazione in caso di locazione a canone concordato non assistita, ovvero stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni di categoria. Tale attestazione deve essere rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo concluso su base locale, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale, ed è necessaria per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.
Agevolazioni canone concordato
Il riferimento è alle agevolazioni fiscali come l’applicazione dell’aliquota ridotta della cedolare secca del 10% e le agevolazioni previste dall’articolo 8 della legge n. 431/1998 in materia di IRPEF ed imposta di registro.
Contrattazione territoriale
A definire i i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato è stato invece il DM 16.01.2017 il quale, all’articolo 1, comma 8, stabilisce che:
Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.
Obbligo di attestazione
Nel caso in cui si decida di non fruire dell’assistenza delle organizzazioni di categoria, l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni. L’Agenzia delle Entrate ricorda come in tal senso, si fosse già espresso il Ministero delle Infrastrutture – Direzione Generale per la Condizione Abitativa – con la nota n. 1380/2018:
Per quanto concerne i profili fiscali va considerato che l’obbligatorietà dell’attestazione fonda i suoi presupposti sulla necessità di documentare alla pubblica amministrazione, sia a livello centrale che comunale, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell’accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali. Ne consegue l’obbligo per i contraenti, di acquisire l’attestazione in argomento anche per poter dimostrare all’Agenzia in caso di verifica fiscale la correttezza delle deduzioni utilizzate.
Attestazione: quando non serve
Le Entrate precisano quindi che l’attestazione non risulta, invece, necessaria, ai fini del riconoscimento delle predette agevolazioni fiscali:
- per i contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto;
- laddove non risultino stipulati Accordi territoriali dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal citato decreto.
Attestazione: quando va allegata al contratto
Il decreto non definisce un obbligo di procedere all’allegazione dell’attestazione al contratto di locazione, né tale obbligo emerge dalle previsioni dettate dal Testo unico dell’imposta di registro, approvato con il DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR). Dunque non è obbligatorio allegare l’attestazione, in sede di registrazione del contratto di locazione, ma è comunque possibile e consigliabile farlo al fine di documentare la sussistenza dei requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali.