Come si calcola la soglia delle 3mila operazioni annue sopra cui scatta la web tax, come di applica la deducibilità fiscale, come evitare l’aumento dei costi del servizio: sono alcuni rilievi sollevati sulla tassa digitale introdotta dalla Legge di Stabilità 2018. L’imposta indiretta del 3% sulle operazionionline B2B (non riguarda i consumatori che acquistano prodotti o servizi online ma le operazioni fra imprese), che scatterà nel 2019.
Nell’attesa del decreto attuativo, Consiglio e Fondazione nazionale dei Commercialisti dedicano un approfondimento alle nuove sfide che l’economia digitale pone al Fisco, mettendo in discussione una serie di capisaldi del sistema fiscale internazionale, una volta basato su concetti chiave come stabile organizzazione, ora più difficili da applicare.
Anche, e soprattutto, in considerazione del fatto che il digitale supera le barriere fisiche dei confini degli stati, consentendo alle imprese multinazionali di pagare le tasse in paesi a fiscalità più vantaggiosa. Vanno dunque previste norme che regolamentino in modo adeguato il concetto di stabile organizzazione e altri aspetti fondamentali della fiscalità internazionale (doppia imposizione, transfer pricing).
Il documento sulla “fiscalità nell’economia digitale” traccia una panoramica della normativa europea internazionale e dedica un capitolo alla web tax italiana, prevista dai commi 1011 e seguenti della Legge di Bilancio 2018.
L’imposta prevede un corrispettivo del 3% sulle operazioni online con fornitori che nel corso dell’anno abbiano realizzato almeno 3mila operazioni, indipendentemente dal loro importo, dalla residenza del fornitore del servizio, e dal luogo in cui il contratto è perfezionato.
Il problema è rappresentato dalla definizione del momento in cui sorge l’imposizione. Il comma 1014 prevede che sia il fornitore a indicare in fattura che non raggiunge il numero delle operazioni richieste: in questo modo, però, si rende il fornitore arbitro della nascita del presupposto imponibile, esponendo il cliente italiano a rischi sanzionatori nel caso in cui, affidandosi all’indicazione della controparte, non paghi la tassa e non eserciti la rivalsa.
Altro problema: non si può escludere «che il fornitore dei servizi, specie se dotato di notevole forza contrattuale, possa traslare economicamente l’onere sulla controparte, attivando clausole di gross up», cioè appunto facendo salire il prezzo in modo da far pagare di fatto la tassa al cliente.
Si attende ancora il decreto attuativo, fondamentale anche per l’entrata in vigore della norma, prevista a partire dall’anno solare successivo a quello di pubblicazione del provvedimento.