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Seconda casa all’estero in dichiarazione dei redditi

di Noemi Ricci

Pubblicato 29 Maggio 2018
Aggiornato 12 Aprile 2019 14:34

Seconda casa all'estero e compilazione quadro RW: obblighi di monitoraggio fiscale per investimenti e attività finanziarie all'estero, IVIE e IVAFE.

Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato dai soggetti sottoposti ad obbligo di monitoraggio fiscale per investimenti e attività finanziarie all’estero e per il calcolo delle due imposte IVIE, sul valore degli immobili all’estero, e IVAFE sul valore dei prodotti finanziari di conti correnti e libretti di risparmio esteri.

Quadro RW modello Redditi

In generale, con riferimento agli immobili detenuti all’estero, nelle istruzioni delle Entrate si legge:

Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all’estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in italia. Queste attività vanno sempre indicate nel presente quadro indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta.

A titolo esemplificativo, devono essere indicati gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato, le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in italia.

Immobili non produttivi all’estero

Dallo scorso anno, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Decreto fiscale 193/2016, è stato abolito tale obbligo per gli immobili detenuti all’estero e non affittati da contribuenti fiscalmente residenti in Italia, per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta di riferimento per la dichiarazione dei redditi (in questo caso nel corso del 2017).

Il Decreto fiscale 193/2016 (art. 7 quater, comma 23), convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, ha infatti inserito, come semplificazione, il seguente comma all’articolo 4, comma 3 del Dl 167/1990:

Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Dunque, in tale ipotesi, i proprietari di seconde case all’estero non produttive di reddito non sono più tenuti a compilare il quadro RW nella propria dichiarazione dei redditi, indicando il valore di acquisto di tali immobili, anche se obbligati a pagare l’IVIE, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero.

Attenzione però in caso di variazioni anche di un solo immobile detenuto all’estero, poiché nelle istruzioni delle Entrate si legge che:

Ai soli fini della corretta determinazione dell’IVIE complessivamente dovuta, in caso di variazioni intervenute anche per un solo immobile, il quadro va compilato con l’indicazione di tutti gli immobili situati all’estero compresi quelli non variati.

Residenza fiscale in Italia

Per stabilire la residenza fiscale del contribuente bisogna fare riferimento all’articolo 2, comma 2 e comma 2-bis del Tuir, che considera residenti fiscalmente in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Sono inoltre considerati residenti fiscalmente in Italia, salvo prova contraria del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (la black list è il D.M. 4.5.1999).