Dal 1° luglio, per ottenere deduzioni dei costi e le detrazioni IVA legati ai rifornimenti di carburanti, le imprese con flotte aziendali e le partite IVA dovranno obbligatoriamente pagare con strumenti tracciabili. In pratica, sia per la detraibilità che per la deducibilità, sono valide tutte le forme di pagamento, ad esclusione del contante.
Mezzi di pagamento tracciabili
Tra i mezzi di pagamento ammessi, l’Agenzia (prot. n. 73203/2018) ha richiamato, tra gli altri, a mero titolo esemplificativo, carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente, ovvero tramite carte di credito, debito e prepagate emesse da operatori finanziari non soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria ex art. 7 c. 6 Dpr 605/73.
Solo ai fini della detraibilità dell’IVA, con lo stesso provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha individuato gli altri mezzi di pagamento ritenuti idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti:
- assegni, bancari e postali, circolari e non;
- pagamenti “elettronici” previsti all’art. 5 D.lgs. 82/2005 (secondo le linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale con Determina n. 8/2014, punto 5), tra i quali: bonifico bancario o postale, addebito diretto (es: i “pagamenti preautorizzati” o “Rid”), bollettino postale, vaglia.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce tuttavia che sebbene gli ulteriori strumenti di pagamento siano previsti solo ai fini IVA essi, in assenza di contraria previsione normativa, devono essere considerati idonei anche al fine di garantire la deducibilità del costo.
Esempi di applicazione
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tra gli ulteriori strumenti di pagamenti idonei ai garantire la rilevanza fiscale dell’acquisto ai fini di garantire la deducibilità del costo e la detraibilità dell’IVA vi sono anche quelli effettuati dal soggetto passivo IVA “in via mediata” ma allo stesso riconducibili “secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili”. L’Agenzia fornisce i seguenti esempi:
- rifornimento di benzina di un’autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro. Qualora il pagamento avvenga con uno dei metodi di pagamento tracciabile ammessi, nbil relativo ammontare gli sia rimborsato, secondo la legislazione vigente, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla legge di bilancio, non vi è dubbio che la riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità;
- servizi offerti dai vari operatori di settore (come card, applicazioni per smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari, ecc.) che consentono l’acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito (contestualmente all’acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario, ovvero attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l’operatore, periodicamente ricostituita in ragione del consumo. Anche in questa ipotesi, laddove i diversi rapporti (cessionario-operatore per il servizio offerto e, nel caso, la formazione della citata provvista, nonché operatore-cedente per il pagamento del carburante), siano regolati tramite le modalità individuate nel più volte richiamato provvedimento prot. n. 73203 del 4 aprile 2018, nessun dubbio potrà esservi sulla riferibilità del versamento al cessionario e, conseguentemente, sulla deducibilità delle spese per l’acquisto effettuato.