Per il mantenimento di alcune prestazioni assistenziali i residenti in Italia e all’estero devono fornire all’INPS la dichiarazione reddituale e la comunicazione di responsabilità, come il Modello ICRIC (Invalidità Civile RICoveri) che va presentato da parte degli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o indennità di frequenza in caso di un l’eventuale stato di ricovero in una struttura pubblica, con totale retta a carico dello Stato.
L’INPS precisa infatti che sono esclusi dal diritto all’indennità gli invalidi che:
- siano ricoverati gratuitamente in istituto;
- percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
Ricovero gratuito: definizione
In merito va chiarito che per ricovero gratuito deve intendersi quello con retta o mantenimento a totale carico di un Ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunga una contribuzione da parte di privati per ottenere un migliore trattamento. Di conseguenza l’indennità compete anche quando il contributo della Pubblica Amministrazione copra soltanto una parte della retta di ricovero.
Indennità sospesa
L’indennità nel caso di ricovero viene sospesa e non revocata, in quanto riguarda solo il periodo della degenza. Nel momento in cui il titolare della prestazione venga rimesso l’INPS provvederà al ripristino dell’indennità. Il ricovero infatti non rappresenta un ostacolo all’indennità ma solo dell’erogazione della stessa.
Soggetti interessati dall’ICRIC
Sono quindi interessati all’invio del modello ICRIC:
- invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e con indennità di accompagnamento;
- invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento – fascia provvisoria;
- invalidi totali, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento;
- invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultra sessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento;
- invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento;
- invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (C.C. 346/1989);
- invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all’indennità mensile di frequenza (legge 11 ottobre 1990 n. 289).