Tratto dallo speciale:

Gruppo IVA: opzione entro novembre

di Noemi Ricci

20 Aprile 2018 10:30

logo PMI+ logo PMI+
Proroga per l'esercizio dell’opzione gruppo IVA al 15 novembre e compensazioni orizzontali negate il decreto del MEF.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale viene data attuazione in Italia alla disciplina sui gruppi IVA prevista dall’all’articolo 11 della Direttiva 2006/112/CE.

Gruppo IVA

Il decreto attua quanto disposto dalla Legge di Bilancio per l’anno finanziario 2017 (articolo 1, comma 24, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), che ha introdotto anche nel nostro Paese il regime del gruppo IVA, mediante inserimento nel Dpr n. 633/72 degli articoli da 70-bis a 70-duodecies.

Si tratta della possibilità per i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, di divenire un unico soggetto passivo ai fini IVA, a seguito di un’opzione esercitata dai medesimi soggetti.

Il decreto fornisce disposizioni in tema di:

  • costituzione del Gruppo IVA;
  • diritti ed obblighi nel Gruppo IVA;
  • fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
  • registrazioni, liquidazioni e versamenti;
  • comunicazioni periodiche e dichiarazioni;
  • rimborsi IVA.

Dichiarazione di costituzione del Gruppo IVA

La presentazione della dichiarazione di costituzione del Gruppo IVA e l’esercizio dell’opzione, in sede di prima applicazione, per avere effetto dal 1° gennaio 2019, dovrà essere inviata entro il 15 novembre 2018 (e non più entro il 30 settembre). Entro tale data, i soggetti interessati devono esercitare l’opzione per il regime dell’Iva di gruppo.

Al Gruppo IVA verrà attribuito un unico numero di partita IVA a cui verranno associati tutti i codici fiscali dei partecipanti.

Compensazioni orizzontali

Tra le novità del decreto quella contenuta nell’articolo 4, che stabilisce che, ai fini del versamento dell’IVA dovuta, non è ammessa la compensazione orizzontale di cui all’articolo 17 del Dlgs n. 241/97 con i crediti relativi ad altre imposte o contributi dei partecipanti. Analogamente, il credito IVA, annuale o infrannuale, del Gruppo non può essere utilizzato in compensazione orizzontale per pagare debiti dei partecipanti.