Con il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 23 marzo 2018. ora pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 18 della Gazzetta Ufficiale n. 85/2018, il sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) relativi ad attività manifatturiere, commerciali, professionali e del comparto servizi applicabili, ai fini dell’accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018, nonché gli indicatori territoriali specifici.
Il Decreto conferma inoltre l’abrogazione degli Studi di settore e dei parametri per il periodo d’imposta 2018.
ISA
Ricordiamo che gli ISA rappresentano una nuova metodologia statistico-economica volta a definire il grado di affidabilità/compliance o di anomalia di imprese e professionisti valutando la loro affidabilità fiscale su una scala da 1 a 10. Sulla base di questi parametri viene dato accesso ai contribuenti che risultano affidabili ad alcuni benefici premiali, anche consistenti nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti.
Per i soggetti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel decreto del MEF e in quello che sarà pubblicato in Gazzetta entro il 31 dicembre 2018, a partire dal periodo d’imposta al 31 dicembre 2018, gli ISA sostituiranno i parametri e gli Studi settore.
Nuovo software
Con l’addio agli Studi di settore si assisterà anche alla dismissione di Gerico, l’Agenzia delle Entrate provvederà a predisporre un nuovo software, che indicherà anche il posizionamento del contribuente. Il software consentirà ai contribuenti anche di indicare al Fisco l’eventuale inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate, attraverso l’inserimento dei dati ritenuti corretti dal contribuente stesso.
Esclusioni
Oltre alle tipologie di soggetti individuate al comma 6 dell’art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, i 69 indici sintetici di affidabilità fiscale approvati non si applicano nei confronti:
- a) dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero, compensi di cui all’art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
- b) dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita’ di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- c) dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- d) degli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
- e) delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
- f) delle imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017;
- g) delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.