Nuovi obblighi dichiarativi per coloro che acquistano veicoli in paesi UE, con differenziazioni burocratiche per le operazioni effettuate nell’esercizio dell’attività di impresa o professione e dai privati. Nel primo caso (imprese e professionisti), la comunicazione al ministero dei Trasporti su un’auto estera va effettuata solo se l’acquisto è avvenuto attraverso canali non ufficiali, mentre i privati devono sempre comunicarli i dati riepilogativi degli acquisti di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nuovi o usati, a qualsiasi titolo effettuati in paesi UE o dello Spazio Economico Europeo. I dettagli sono contenuti nel Dm del 26 marzo 2018, in Gazzetta Ufficiale il 5 aprile scorso, che contiene norme il cui obiettivo fondamentale è evitare comportamenti fiscali elusivi, soprattutto relativi all’IVA.
L’obbligo di assolvimento IVA viene poi applicato in Italia. Le imprese e gli autonomi a partita IVA versano con modello F24 – Elementi identificativi, l’imposta relativa alla prima cessione interna. L’immatricolazione dei veicoli avviene al termine di tutte le procedure di comunicazioni previste.
La comunicazione va effettuata anche in caso di cessione dei veicoli non immatricolati in Italia a soggetti esteri. I procedimenti appena descritti sono diversi per le case costruttrici, che effettuano la comunicazione in via telematica al sistema informativo centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, indicando l’abbinamento dei numeri di telaio con i rispettivi codici di antifalsificazione dei veicoli da immatricolare. I costruttori automobilistici esteri effettuano l’adempimento tramite la filiale o la stabile organizzazione in Italia o i mandatari unici ed esclusivi accreditati presso il ministero.
Le comunicazioni possono essere effettuate in via telematica al Ced della Direzione generale motorizzazione (solo da parte di imprese e partite IVA), recandosi negli uffici della Motorizzazione, attraverso un intermediario autorizzato alla consulenza sui mezzi di trasporto. Imprese e professionisti inseriscono i seguenti dati:
- codice fiscale e denominazione del cessionario residente in Italia tenuto alla comunicazione;
- numero di identificazione individuale, denominazione e dati anagrafici del fornitore;
- numero di telaio dell’autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, eventuale data di prima immatricolazione all’estero;
- data e prezzo di acquisto.
I dati che invece vanno inseriti dai privati sono i seguenti:
- codice fiscale, nome e cognome dell’intestatario del documento d’acquisto a nome del quale sarà immatricolato il veicolo;
- numero di identificazione individuale, denominazione e dati anagrafici del fornitore;
- numero di telaio dell’autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, eventuale data di prima immatricolazione all’estero;
- data e il prezzo di acquisto del veicolo;
- codice fiscale dell’intermediario delegato a presentare la comunicazione, a titolo gratuito e in via occasionale, nei casi in cui questa non sia effettuata personalmente dal privato acquirente.
- codice fiscale e denominazione del soggetto residente tenuto alla comunicazione;
- numero di telaio e codice di immatricolazione o numero di omologazione del veicolo con l’indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato;
- data e il prezzo dell’acquisto, eventuale data diprima immatricolazione all’estero;
- data della cessione;
- numero di fattura, e prezzo di cessione;
- dati identificati dell’acquirente straniero.