Cambia la tassazione dei redditi applicata nei diversi casi in cui il lavoratore dipendente di un’impresa italiana sia residente in Italia o all’estero, o nel caso in cui un lavoratore con residenza in Italia, ovvero con residenza fiscale nel nostro Paese, risulti alle dipendenze di datori di lavoro stranieri.
Residenza in Italia
Nel caso in cui il lavoratore mantenga la residenza in Italia, permane l’obbligo di pagare le imposte nel nostro Paese anche sui redditi prodotti all’estero (articolo 3 del DPR n. 917/86), salvo previsioni particolari contenute nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. In sostanza i soggetti residenti pagano nel Paese di residenza le imposte sui redditi ovunque prodotti (worldwide taxation).
Residenza estera
Diversamente i soggetti non residenti pagano le imposte nel Paese nel quale lavorano solo sull’ammontare dei redditi ivi prodotti (principio della fonte o della territorialità).
Convenzioni contro la doppia imposizione
L’articolo 15 del Modello Ocse prevede che i redditi che un lavoratore residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un’attività di lavoro dipendente di fonte estera sono imponibili soltanto nello Stato estero, a meno che tale attività non venga svolta nello Stato di residenza.
Residenza fiscale
Il DPR n. 917/86 (TUIR), commi 1 e 2, articolo 2:
Si considerano residenti nel territorio dello Stato le persone fisiche che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.
Si considera quindi residente fiscalmente in Italia il lavoratore che, per più di 183 giorni all’anno, soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:
- è iscritto all’anagrafe della popolazione residente, presso i vari Comuni;
- ha fissato in Italia il proprio domicilio;
- ha stabilito in Italia la propria residenza.
Dipendenti all’estero
Riassumendo:
- il lavoratore residente che svolge la prestazione all’estero è assoggettato a tassazione in Italia per tutti i redditi prodotti, anche quelli all’estero;
- il lavoratore non residente che svolge la prestazione all’estero non è assoggettato a tassazione in Italia per il reddito prodotto all’estero;
- il lavoratore non residente che svolge la prestazione nel territorio dello Stato è assoggettato a tassazione in Italia solo per il reddito di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato.