Da da luglio 2018, come noto, diventa ufficiale l’addio alla scheda carburante e i mezzi validi per il pagamento dei rifornimenti da parte dei soggetti titolari di partita IVA relativamente alle flotte aziendali, sia per i mezzi esclusivamente strumentali, sia per quelli a deducibilità ridotta, per avere diritto alla detrazione IVA e alla deduzione per l’acquisto di carburanti saranno solo quelli ritenuti idonei dall’apposito provvedimento (n. 73203/2018) dell’Agenzia delle Entrate, con le modalità diverse dal contante.
Mezzi di pagamento idonei
Il provvedimento direttoriale determina come mezzi idonei al pagamento del carburante ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di l’acquisto di carburanti e lubrificanti di cui all’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e a consentire la deducibilità della spesa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
- le carte di credito/debito (bancomat) e prepagate;
- bonifico bancario o postale,
- assegni;addebito diretto in conto corrente;
- carte carburanti.
Carte carburanti
Quest’ultime, le carte carburanti, sono quelle carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”, concesse dai gestori di impianti di distribuzione a fronte di specifici accordi che prevedono che il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione. In sostanza il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che tale sistema è da considerarsi valido anche a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 in tema di cessioni di carburanti, ma solo qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con i seguenti strumenti di pagamento:
- assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;
- pagamenti elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5.