Spesometro per operazioni con l’estero

di Barbara Weisz

4 Aprile 2018 14:21

Spesometro, comunicazione fatture anche se per operazioni esenti, non imponibili o non soggette a imposta per operazioni con l'estero: codici da utilizzare e casi particolari.

Natura della cessione, identificativo del paese e della controparte: nella compilazione dello Spesometro va presentata particolare attenzione alle operazioni con l’estero, che vanno trasmesse in tutti i casi in cui è stata emessa la fattura. Tutte le istruzioni per l’adempimento, che va effettuato entro venerdì 6 aprile per le fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2017, sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018. Stessa scadenza per correggere o integrare i dati relativi al primo semestre senza sanzioni.

Vanno inviate anche le fatture relative a operazioni non soggette a imposta, come quelle prive del requisito della territorialità, oppure soggette a IVA in altri stati UE. In questi casi, la cosa importante è la compilazione del campo relativa alla natura dell’operazione: i codici da utilizzare sono indicati nella circolare 1/2017 dell’Agenzia delle Entrate.

  • Per le operazioni non soggette il codice è “N2“,
  • per le operazioni non imponibili (es.: cessione beni a soggetto extra Ue) “N3“,
  • per le operazioni esenti “N4“.

Se la fattura contiene l’indicazione sul reverse charge, l’inversione contabile, nel campo “Natura” si segna il codice N6: se però l’operazione sia è imponibile o esente bisogna segnare i relativi codici (N3 o N4).

Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari, questi vanno comunicati se effettuati dagli enti non commerciali passivi IVA, oppure nel caso in cui non siano soggetti IVA se è stata superata la soglia annua di 10mila euro oppure se è stata esercitata opzione per l’applicazione dell’imposta in Italia.

I dati relativi alla stabile organizzazione in Italia o al rappresentante fiscale vanno inseriti solo se sono riportati in fattura, compilando obbligatoriamente i capi relativi a stabile organizzazione (Indirizzo, CAP, Comune e Nazione), oppure al rappresentante fiscale (Id Paese e IdCodcie), mentre gli altri campi sono facoltativi.

Sulle importazioni, se non sono presenti i dati del cedente nella bolletta doganale, si indicano i dati dell’ufficio doganale presso cui è stata emessa la bolletta.