Il requisito che le aziende private devono possedere per versare il TFR dei dipendenti al Fondo di tesoreria INPS è rappresentato dal numero di dipendenti, che devono essere almeno 50: i casi di errore nei versamenti sono stati molteplici in questi anni, determinati da una serie di fattori, dalle difficoltà interpretative sul calcolo dei dipendenti all’impatto di operazioni societarie.
L’INPS ha ricostruito il quadro normativo con la circolare 37/2017 e, sulla base di questo documento di prassi, i Consulenti del Lavoro forniscono una serie di istruzioni relative al recupero delle quote di TFR da parte delle aziende che hanno indebitamente versato i contributi al Fondo di Tesoreria. I chiarimenti sono contenuti nella circolare 9/2018 della Fondazione Studi.
Aziende tenute al versamento
Per il calcolo dei 50 dipendenti vanno considerati tutti i lavoratori subordinati, compresi i contratti part-time (proporzionalmente all’orario), i soci lavoratori di cooperative, i distaccati, i lavoratori in aspettativa. Non si contano invece i lavoratori in somministrazione, i contratti a termine sotto i tre mesi, i lavoratori a domicilio, i lavoratori non operai del settore agricolo assicurato Enpaia, i lavoratori a cui è applicato un CCNL che prevede il versamento mensile del TFR, i lavoratori stagionali del comparto alimentare.
Per quanto riguarda le operazioni societarie, se si realizza il passaggio a un’azienda non tenuta al versamento al Fondo di dipendenti precedentemente impiegati presso un’impresa tenuta a farlo, il nuovo datore di lavoro continua a versare il TFR in relazione al solo personale transitato.
In entrambi questi scenari, al datore di lavoro viene attribuito dall’INPS il codice “1R”, che significa «azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria».
Verifiche INPS
Il datore di lavoro autocertifica il possesso del requisito per il versamento e solo in seguito l’INPS effettua le verifiche. Nell’ultimo anno, grazie agli archivi informatici, la verifica è diventata automatica, legata alla procedura Uniemens. Ci sono due possibili esiti negativi del controllo INPS:
- azienda priva del codice “1R” e dei requisiti dimensionali di partecipazione al fondo;
- azienda in possesso del codice “1R” ma priva dei requisiti dimensionali.
Le imprese che appartengono alla prima tipologia, ovvero che non hanno 50 dipendenti e non sono in possesso del codice “1R”, non possono più effettuare la denuncia contributiva Uniemens includendo i versamenti al Fondo di Tesoreria. Sulle altre imprese, che hanno il codice “1R” pur essendo prive del requisito dimensionale dei 50 dipendenti, sono state attivate ulteriori verifiche, che termineranno nel maggio 2018. Eventualmente, verrà ritirato il codice “1R” e l’azienda non potrà più versare il TFR al Fondo INPS.
Rimborso contributi
A questo punto si pone il problema dei contributi che le aziende non più in possesso del codice “1R” hanno versato negli anni scorsi. Anche qui, ci sono due diversi casi:
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aziende in regolarità contributiva: l’INPS attribuisce un nuovo codice, “7W”. Quando i lavoratori di queste aziende terminano il rapporto di lavoro e quindi devono incassare il TFR, l’INPS verserà direttamente la quota di propria spettanza. E’ l’impresa che comunica all’INPS la richiesta di TFR del dipendente, l’istituto risponde entro 30 giorni.
La stessa procedura si applica anche in caso di richiesta di anticipazione del TFR (in questo caso, però, l’INPS versa la sua parte solo dopo che l’azienda ha utilizzato i propri accantonamenti). - Aziende senza regolarità contributiva: in questo caso, l’INPS non rilascia il codice “7W” e l’azienda deve far fronte autonomamente all’erogazione del TFRai dipendenti. Per quanto riguarda le quote versate all’INPS negli anni precedenti, l’impresa deve chiederne la restituzione (la domanda va fatta entro 10 anni dalla data del versamento).
L’INPS restituirà le somme al netto dei debiti che l’impresa ha maturato presso l’istituto avendo fruito delle due riduzioni contributive previste (contributo al fondo di garanzia e riduzione del contributo alla gestione temporanea lavoratori dipendenti), trattenendo anche gli interessi legali ed effettuando le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.