Se il datore di lavoro invia una nuova Certificazione Unica tardiva rispetto ai termini previsti per consentire al dipendente di applicare la tassazione agevolata sui premi di risultato, non si applicano sanzioni. La precisazione è contenuta nella circolare 5/2018 dell’Agenzia delle Entrate che analizza tutti i dettagli sull’incentivo, potenziato dalla manovra 2017, aumentando platea e misura del beneficio fiscale.
La legge stabilisce che i premi di produttività e risultato debbano essere misurati con precisione, in base a una serie di parametri definiti in sede di contrattazione. Gli incrementi (di produttività, qualità, efficienza, innovazione) devono essere misurati in un periodo congruo che, in base a quanto deciso dalla contrattazione di secondo livello, può essere semestrale, annuale o anche più lungo.
Se questa verifica avviene a ridosso dell’approvazione del bilancio, per esempio, è possibile che sia successiva al conguaglio delle ritenute effettuate. In questo caso, le imprese possono inviare una nuova CU, che incameri il premio di risultato 2017, in modo tale che il dipendente possa indicarlo correttamente in dichiarazione dei redditi, applicando l’imposta sostitutiva al 10%.
Siccome in questi casi il ritardo non è causato da un’inadempienza del datore di lavoro, ma dal fatto che è stato possibile verificare la spettanza dell’agevolazione solo in un momento successivo ai termini ordinari di invio per le Certificazioni uniche, l’Agenzia delle Entrate non applicherà alcuna sanzione. La tassazione agevolata, in questo caso, può essere applicata anche all’acconto dell’azienda, sempre che nel frattempo siano misurati e verificati i risultati previsti.
Se invece, l’impresa non fa comunque in tempo a inviare una nuova certificazione unica, quindi al premio di risultato si applica la tassazione ordinaria, il dipendente può presentare istanza di rimborso.
Attenzione infine all’armonizzazione delle regole 2016 e 2017: nel periodo d’imposta 2017, che va in dichiarazione 2018, si applicano le novità per cui il premio di risultato è riconosciuto fino a 3mila euro (prima era pari a 2mila euro), ed è innalzato a 4mila euro (dai precedenti 2mila 500) dalle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro , ma solo per i contratti stipulati fino il 24 aprile 2017.
Per quelli successivi, il beneficio cambia: riduzione dell’aliquota contributiva di 20 punti percentuali su un quota di premio pari a 800 euro, somma esentasse per il lavoratore. Il premio si riferisce al singolo periodo di imposta, e al momento in cui il premio è erogato. Quindi, alle somma versate nel 2017 si applicano le condizioni previste dalla manovra 2017 (gli aumenti sopra indicati), anche se maturati precedentemente.
La circolare contiene anche ulteriori chiarimenti per casi particolari, ad esempio se ci sono premi di risultato erogati da più datori di la oro, e i dettagli operativi su tutte le diverse opzioni a disposizione, come quella di convertire il premio in strumenti di welfare aziendale.