Nuovo modello per la comunicazione della liquidazione IVA periodica relativa al primo trimestre 2018. da effettuare entro il prossimo 31 maggio. L’Agenzia delle Entrate lo ha approvato, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, in sostituzione di quello 2017. Si utilizza per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate (quadro VP), da presentare anche se l’IVA è in eccedenza a credito.
Se occorre evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente, la comunicazione deve essere trasmessa. Se invece dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione.
In generale, dunque, sono esonerati i contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, e coloro che non hanno dati da indicare nel quadro VP.
La trasmissione avviene in via telematica, direttamente o tramite intermediario, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.
Il calendario:
- primo trimestre: entro il 31 maggio,
- secondo trimestre: entro il 16 settembre,
- terzo trimestre: entro il 30 novembre,
- quarto trimestre: entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata, devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate per il mese o trimestre di riferimento.