Per il superamento della soglia dei 5mila euro sopra la quale le pubbliche amministrazioni devono effettuare una verifica per stabilire se il fornitore ha pendenze fiscali prima di effettuare il saldo fattura non si calcola l’IVA: è una delle precisazioni contenute nella circolare 13/2018 della Ragioneria dello Stato, che recepisce le novità della Legge di Bilancio in materia di pagamenti PA.
Dallo scorso primo marzo, infatti, per importi maggiori della soglia la PA sospende i versamenti, così da verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. La novità è prevista dal comma 986 della manovra, che va a modificare l’articolo 48-bis del Dpr 602/1973.
Nel caso in cui il fornitore sia inadempiente per una somma pari ad almeno 5mila euro, la PA non procede al pagamento ma segnala il caso all’Agenzia delle Entrate. In realtà, spiega la circolare, va comunque pagata la somma eccedente l’ammontare del debito.
Nel caso in cui il fornitore applichi la scissione dei pagamenti (split payment), per il superamento della soglia dei 5mila euro le PA «non dovranno considerare l’IVA», ma tener conto soltanto di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, quindi dell’importo al netto IVA.
La circolare affronta poi nel dettaglio una lunga serie di aspetti applicativi dei pagamenti alla PA: agli eredi, mandato di rappresentanza, cessione del credito, fermo amministrativo.
Gli obblighi riguardano le pubbliche amministrazioni, le società interamente partecipate, gli enti pubblici, economici e non economici.