Con la circolare n. 50/2018 l’INPS ha fornito istruzioni contabili in merito all’assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi 248 e 249, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (Legge di Bilancio 2018).
Assegno natalità fino al 1° anno
Si tratta dell’agevolazione concessa a chi diventa genitore nel corso del 2018, che consiste in un contributo mensile erogato dall’INPS, che però per i nati da quest’anno non verrà erogato fino al 3° anno di vita ma solo fino al 1°anno del bimbo/a.
Requisiti assegno natalità
La richiesta per l’anno di natalità va inoltrata all’INPS dal 22 febbraio al 31 dicembre 2018, a patto di rientrare nei nuclei familiari con i requisiti previsti dalla norma, con particolare riferimento all’ISEE che non deve superare i 25mila euro, facendo riferimento l’ISEE minorenni del minore per il quale si richiede il benefici.
Al momento in cui si presenta la domanda, oltre al valore ISEE, vengono richiesti: residenza in Italia, convivenza con il minore, cittadinanza italiana o comunitaria (per i titoli di soggiorno utili in caso di cittadini extracomunitari si rinvia anche alla circolare n. 214/2016).
Importo assegno natalità
L’importo dell’assegno di natalità è pari a:
- 960 euro (80 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni non sia superiore a 25.000 euro annui;
- 1.920 euro (160 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni non sia superiore a 7.000 euro annui.
Istruzioni INPS
L’INPS precisa infine che restano valide le istruzioni fornite con le precedenti circolari in merito all’assegno di natalità:
Per l’istruttoria delle domande di assegno di natalità e per tutto quanto non espressamente specificato nella presente circolare si rinvia, oltre che alle disposizioni contenute nelle più volte richiamate circolari n. 93/2015 e n. 214/2016, al messaggio n. 4845/2015 (relativo al rilascio della procedura di gestione dell’assegno) e al messaggio n. 5145/2015 (contenente precisazioni). Si richiamano integralmente anche i messaggi n. 261/2017 e n. 1806/2017 contenenti, tra l’altro, le istruzioni per le domande sospese per mancanza/irregolarità del modello SR163 e la presenza di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE, nonché i messaggi n. 4255/2016 e n. 4476/2017 sul rinnovo annuale della DSU.