Nonostante l’emergenza Coronavirus, i sostituti d’imposta non hanno goduto di ulteriori proroghe per la trasmissione dei modelli ordinario e sintetico CU 2020, con scadenza unica stabilita per quest’anno fine marzo.
Se hanno commesso errori nell’invio della certificazione unica, devono comunque correggerli anche se trascorsi i termini per l’applicazione delle sanzioni soft. Le quali, pur senza ravvedimento operoso, sono comunque più basse entro tale finestra temporale. Vediamo esattamente come funzionano le sanzioni.
Innanzitutto, ricordiamo che la scadenza per l’invio al Fisco era lo scorso 31 marzo. Nei successivi 5 giorni c’è la possibilità di correggere effettuando un nuovo invio o di sanare eventuali ritardi senza incorrere in multe.
Dopo si pagano le sanzioni previste dal dlgs 322/1998, articolo 4, comma 6-quinquies: 100 euro per ogni certificazione sbagliata, fino a un massimo di 50mila euro per ogni sostituto d’imposta. Se però la correzione avviene entro i primi 60 giorni, la sanzione è ridotta a un terzo (33,33 euro per ogni certificazione) e scende anche il tetto massimo applicabile al singolo sostituto d’imposta, a 20mila euro.
=> Certificazione Unica dopo la scadenza: casi particolari
Questi termini riguardano solo le CU che contengono dati da inserire nella dichiarazione dei redditi precompilata (quindi sicuramente quelle di lavoratori dipendenti, collaboratori, pensionati).
Per quanto riguarda le Certificazioni Uniche che riguardano esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la precompilata, la scadenza è il prossimo 31 ottobre (la stessa del 770).
Ricordiamo che i lavoratori devono controllare la presenza di eventuali errori: in questo caso, è utile segnalare al sostituto dimposta e richiedere un nuovo modello corretto, sempre ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, che recepisce proprio le indicazioni fornite dalla certificazione unica e che quindi andrà corretta di conseguenza.