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Rottamazione 2018, calendario scadenze

di Noemi Ricci

Pubblicato 15 Marzo 2018
Aggiornato 17 Maggio 2018 12:50

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Le date da segnare sul calendario da parte di quanti intendano aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali 2018.

Tempo fino al 15 maggio 2018 per presentare il modello DA 2000/17 (o il modello DA-S se la richiesta di accesso alla definizione agevolata riguarda carichi oggetto di “proposte di accordo o del piano del consumatore”) e aderire così alla rottamazione delle cartelle esattoriali bis, per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.

Entro giugno 2018, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà a coloro che risultino debitori per i carichi affidati al nuovo agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 e che abbiano presentato il modello DA 2000/17 una comunicazione contenente l’esito della richiesta di rottamazione, quindi:

  • di accoglimento, con l’importo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento;
  • di diniego, con le specifiche motivazioni che rendono “non rottamabile” il debito.

Calendario rottamazione 2018

Le scadenze relative alla rottamazione delle cartelle esattoriali da ricordare per il 2018 sono:

  • 31 marzo, data entro la quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà al contribuente una comunicazione, via posta ordinaria, con l’indicazione dei carichi dell’anno 2017 affidati dagli enti creditori entro il 30 settembre 2017, per i quali non risulta ancora notificata alcuna cartella esattoriale;
  • 15 maggio, scadenza entro la quale il contribuente può aderire alla rottamazione. Il modello
    DA 2000/2017 va compilato utilizzando l’apposito servizio online “Fai.D.A.te” e inviato via PEC alla Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione competente, o consegnato a mano presso gli sportelli presenti sul territorio;
  • 30 giugno, termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’esito della richiesta con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Stessa data per quanti avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 per ricevere la prima comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con l’ammontare delle rate scadute;
  • 31 luglio, termine per il pagamento in un’unica soluzione, o per il versamento della prima di massimo di 5 rate di pari importo, con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (il 29 febbraio 2019 è il termine ultimo versamento per il versamento della 5° rata). Stessa scadenza per il versamento dell’importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016, in un’unica soluzione;
  • 30 settembre, termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’esito della richiesta con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016. Entro la stessa data l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà una seconda comunicazione di accoglimento o diniego a coloro che avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016;
  • 31 ottobre, è il termine per il pagamento in un’unica soluzione o per il versamento della prima di massimo di 5 rate di pari importo, con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 (il 28 febbraio 2019 è il termine ultimo versamento per il versamento della 5° rata).

Entro il 31 ottobre va effettuato il versamento in un’unica soluzione o della prima rata per coloro anche per coloro che  avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, la seconda rata andrà versata entro il 30 novembre 2018 e il restante in un’unica rata entro il 28 febbraio 2019.