La gestione dei conguagli da 730 negli ultimi anni ha conosciuto diversi cambiamenti, fra dichiarazione precompilata, presentazione 730 senza sostituto d’imposta e controlli pre-rimborsi. L’Agenzia delle Entrate fa dunque il punto sul funzionamento del flusso telematico dei risultati contabili del 730 con la circolare 4/2018.
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La fase finale dell’assistenza fiscale del modello 730 è rappresentata dal flusso telematico relativo ai dati contabili per le operazioni di conguaglio derivanti da assistenza fiscale.
I sostituti d’imposta, per effettuare le operazioni di conguaglio, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili (c.d. flusso telematico dei modelli 730-4). Dal 2015, devono farlo entro il 7 marzo.
Per consentire loro di trasmettere correttamente i dati, sono stati predisposti i seguenti campi.
- Nella Certificazione Unica – quadro CT da utilizzare esclusivamente in caso di comunicazione effettuata per la prima volta: il quadro CT è riservato ai sostituti d’imposta che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello CSO. Deve essere compilato per ogni fornitura di CU, qualora il sostituto d’imposta effettui più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. Le CU, da presentare entro il 7 marzo, sono considerate tempestive se inviate entro cinque giorni dalla ricevuta di scarto. Per una corretta gestione del flusso telematico, dopo la prima metà del mese di marzo non è consentito inserire all’interno della CUil quadro CT. Pertanto, sono presi in considerazione i dati contenuti nell’ultimo invio effettuato entro la suddetta data.
- Il modello CSO per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” per effettuare le variazioni dei dati precedentemente comunicati o per effettuare la comunicazione per la prima volta: è utilizzo dai sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello e che non hanno trasmesso il quadro CT (ad esempio, i sostituti d’imposta non tenuti alla presentazione delle Cu) e da coloro che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 con il modello Cso ovvero con il quadro CT della Cu. La circolare contiene tutti i dettagli relativi a modello CSO presentato per la prima volta, modello di variazione, revoca per cessazione attività del sostituto d’imposta.
Nel caso in cui il sostituto d’imposta non comunichi con il modello CSO la variazione dell’intermediario, quest’ultimo potrà provvedere autonomamente a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta risoluzione del rapporto di delega seguendo specifica procedura.
Il modello 730-4 deve sempre essere allegato al 730, con le seguenti eccezioni:
- 730 presentato in assenza di sostituto d’imposta;
- contribuente con sostituto d’imposta Inps.
I dati relativi ai modelli 730-4 sono resi disponibili ai sostituti d’imposta a partire dall’ultima decade di giugno e fino al 10 dicembre. A partire dalla prima decade di luglio, l’Agenzia fornisce a chi ha prestato assistenza fiscale l’attestazione della disponibilità dei dati al sostituto d’imposta, indicando nella ricevuta il codice SI. Per ciascuna fornitura di 730 trasmessi, fornisce mensilmente, a favore del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, a partire dalla fine del mese di luglio e fino al mese di dicembre, una ricevuta di riepilogo.
La circolare fornisce poi tutti i dettagli relativi alle seguenti fattispecie: mancata messa a disposizione dei 730-4 in caso di presentazione diretta della dichiarazione (via web), richiesta re-inoltro file 730-4, controlli preventivi, presentazione diretta della dichiarazione, presentazione a un CAF/professionista o al sostituto d’imposta, Inps come sostituto d’imposta, conguaglio da effettuare risultante nel modello 730-4, diniego effettuazione del conguaglio, diniego di effettuazione del conguaglio.
Ecco, in tabella, l’intero cronoprogramma della gestione del flusso del 730-4.
Periodo | Soggetto | Adempimento |
Da dicembre al 15 gennaio | sostituto d’imposta | Comunicazione cessazione incarico ricezione 730-4 |
dal 23 gennaio al 25 marzo | Agenzia Entrate | Sospensione trasmissione CSO |
fine gennaio | Agenzia Entrate | Pubblicazione elenco sostituti con indirizzo telematico noto |
primi giorni di febbraio | Agenzia Entrate | Pubblicazione software compilazione e controllo CU e apertura canale telematico |
dai primi di febbraio alla metà di marzo | sostituto d’imposta | Trasmissione CU con CT |
dalla seconda metà di marzo | Agenzia Entrate | Pubblicazione software compilazione e controllo CU priva di CT |
dalla seconda metà di marzo | sostituto d’imposta | Trasmissione CU priva di CT |
dal primo al 22 gennaio e dal 26 marzo al 31 dicembre | sostituto d’imposta | Trasmissione CSO |
20 giugno | contribuente | Termine possibilità di annullamento 730 web |
dall’ultima decade di giugno | Agenzia Entrate | Avvio messa a disposizione dei 730-4 pervenuti |
dal 5 luglio | sostituto d’imposta | Possibilità effettuazione dinieghi |
dalla prima decade di luglio | Agenzia Entrate | Trasmissione a Caf/professionisti ricevuta attestante disponibilità 730-4 ai sostituti |
dal 16 luglio e settimanalmente | Agenzia Entrate | Notifica a Caf/professionisti dinieghi ricevuti dai sostituti |
da fine luglio a fine novembre, mensilmente | Agenzia Entrate | Trasmissione a Caf/professionisti ricevuta mensile di riepilogo 730-4 |
da fine luglio a fine novembre, mensilmente | Agenzia Entrate | Spedizione e-mail per 730 web a controllo o non consegnati |
entro il 10 agosto e poi mensilmente fino alla prima settimana di novembre | Agenzia Entrate | Re-inoltro 730-4 a nuovo delegato |
10 dicembre | Agenzia Entrate |
Termine messa a disposizione 730-4
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20 dicembre | Agenzia Entrate |
Termine funzionalità effettuazione dinieghi
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