Con la sentenza n. 4533/2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di fusione per incorporazione gli eventuali superminimi sono assorbibili per effetto di aumenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva. Questo a meno che, in giudizio, il lavoratore possa dimostrare che la remunerazione aggiuntiva discenda da una valutazione personale delle condizioni del ricorrente.
=> Superminimo assorbibile anche a distanza di tempo
Assorbimento assegno ad personam
Il caso analizzato dalla Corte di Cassazione riguardava la fusione per incorporazione di un istituto di credito nella banca protagonista della controversia. Un lavoratore della banca beneficiava prima dell’incorporazione dell’istituto di un assegno ad personam non più corrisposto successivamente alla fusione perché assorbito nel trattamento economico garantito dalla banca incorporante, complessivamente più favorevole.
La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo tale assorbimento dell’assegno ad personam, ribadendo la generale soggezione ad assorbimento dei superminimi nell’ipotesi di aumenti retributivi derivanti da fonti collettive, a meno che la remunerazione aggiuntiva sia riconosciuta in ragione di una singolare valutazione delle speciali condizioni persanali del lavoratore, cui spetta il relativo onere della prova.