Le regole sull’esenzione dall’IMU agricola per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali si applica anche ai pensionati: la precisazione è fornita dal ministero delle Finanze, in risposta a specifici quesiti. I chiarimenti sono contenuti nella Risoluzione 1/2018 del ministero.
Il riferimento è l’applicazione delle agevolazioni fiscali introdotte dalla legge di Stabilità 2016 (comma 13 legge 208/2015) che prevedono l’esenzione dall’IMU agricola, indipendentemente da dove sono ubicati i terreni, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
=> IMU agricola: il caso dei terreni incolti
In pratica, spiega il ministero, per avere l’esenzione devono sussistere le seguenti condizioni:
- possesso del fondo;
- persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo stesso;
- qualifica soggettiva di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all’articolo 1 del Dlgs 99/2004;
- iscrizione alla previdenza agricola.
La cosa fondamentale per rispondere al quesito è verificare se un pensionato può essere definito coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.
Il coltivatore diretto, secondo l’articolo 1647 del codice civile, è un piccolo imprenditore che coltiva il fondo «con il lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia». Ci sono poi normative settoriali che introducono ulteriori elementi: il coltivatore diretto di dedica «direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia», e la sua forza lavorativa non è «inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo».
Per quanto riguarda l’imprenditore agricolo professionale, l’articolo 1, comma 1, del Dlgs 99/2004, lo definisce come colui che dedica all’attività «almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo», e ricava dalle attività medesime «almeno il 50% del reddito globale da lavoro”». Redditi da cui si escludono le pensioni.
In nessuno dei due casi sopra esposti ci sono elementi che possano escludere i pensionati: non è previsto che l’attività agricola rappresenti l’esclusiva fonte di reddito, ma solo che sia svolta con carattere di abitualità e prevalenza rispetto a eventuali altre attività lavorative (articolo 2 legge 9/1963). La percezione di un trattamento pensionistico, quindi, non rileva.
Fra l’altro, si legge della risoluzione ministeriale, è anche prevista la possibilità di versare contributi successivamente all’inizio della pensione, chiedendo poi il supplemento pensione. E ci sono le agevolazioni per gli autonomi già pensionati con più di 65 anni (riduzione del 50% dei contributi INPS).
Ci sono, infine, sentenze della Corte Costituzionale e della Cassazione che potrebbero essere interpretate in senso contrario, ma che, sottolinea il ministero, riguardano ancora la vecchia ICI, e non si applicano quindi all’IMU. In definitiva, quindi, l’esenzione IMU agricola si applica anche ai pensionati.