E’ pari a 50 euro il limite massimo per la deducibilità dalle imposte sul reddito delle spese di rappresentanza. Il medesimo limite è previsto anche per la detrazione ai fini IVA. E’ proprio il decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 ad aver creato un maggior coordinamento tra la disciplina delle imposte sul reddito è quella dell’IVA in materia di spese di rappresentanza.
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L’articolo 108, comma 2, del Tuir prevede che le spese di rappresentanza siano deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. Sono, comunque, deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro. L’articolo 30 del decreto 175/2014 ha adeguato il valore di 50 euro (prima pari a euro 25,82) sia in merito all’esclusione dall’ambito di applicazione dell’imposta delle cessioni gratuite di beni e servizi, sia ai fini della detrazione dell’imposta afferente le spese di rappresentanza. Nello specifico si considera fuori dal campo di applicazione dell’IVA la cessione gratuita di beni, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, il cui costo unitario sia uguale o inferiore a 50 euro.
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Si considerano, inoltre, fuori dal campo di applicazione dell’imposta le prestazioni di servizi il cui valore non sia superiore a 50 euro, anche se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Infine è stabilito che non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, di cui all’articolo 108 comma 2 del Tuir, ad eccezione di quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. In conclusione l’importo di 50 euro è la soglia massima individuata sia ai fini della deducibilità dal reddito del costo sostenuto per l’acquisto di beni distribuiti gratuitamente sia per la detraibilità dell’IVA relativa a tali beni.