Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali recante Disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta agli esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator dello scorso 12 febbraio si è dato avvio alla procedura che permette alle imprese che operano nel turismo di ottenere un credito d’imposta per investimenti in tecnologie. Manca solo il provvedimento che definisce le modalità di presentazione delle istanze. Successivamente si potranno presentare le domande.
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Esercizi ricettivi, agenzie viaggi e tour operator potranno ottenere, per il triennio 2014-2016, un credito d’imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per gli investimenti e attività di sviluppo in ambito ITC, fino all’importo massimo complessivo di euro 12.500 nei tre anni d’imposta. Nei prossimi due mesi verrà emanato il provvedimento per definire le modalità di presentazione delle istanze. Si tratta, in pratica, di un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute per investimenti e attività di sviluppo in ambito ITC. L’importo totale delle spese ammissibili è pari a 41.666 euro mentre l’importo massimo dell’agevolazione complessiva nei tre anni d’imposta non potrà superare 12.500 euro. L’effettivo sostenimento delle spese dovrà essere attestato dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale, un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro ovvero, ancora, un responsabile del centro di assistenza fiscale.
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La domanda dovrà essere presentata al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo secondo le modalità che nei prossimi mesi verranno definite. La richiesta del credito d’imposta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e dovrà specificare il costo complessivo degli interventi e l’ammontare totale delle spese e del credito d’imposta spettante. Il credito d’imposta dovrà essere ripartito in tre quote annuali di pari importo fino a raggiungere l’importo complessivo di euro 12.500. Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, con modalità che saranno stabilite dall’Agenzia delle Entrate.