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Reverse charge: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

di Nicola Santangelo

Pubblicato 27 Maggio 2015
Aggiornato 28 Febbraio 2018 00:55

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In attesa di capire il destino della norma dopo la bocciatura UE, analizziamo le novità previste dal Governo, attraverso la circolare ad hoc dell’Agenzia delle Entrate sui nuovi confini del reverse charge, il meccanismo dell’inversione contabile esteso alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento degli edifici. In particolare, l’Agenzia intende fare luce su alcuni punti in merito all’applicazione dell’inversione contabile IVA per le operazioni nei settori edile ed energetico e le cessioni di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivo al primo.

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Il reverse charge è il meccanismo dell’inversione contabile che, con l’obiettivo di contrastare le frodi, trasferisce gli obblighi di assolvimento dell’imposta IVA dal cedente all’acquirente.

La Legge di Stabilità 2015 ha esteso l’obbligo di applicazione del reverse charge anche ai settori di cui sopra. Al fine di fare luce su specifici aspetti applicativi, lo scorso 27 marzo l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 14/E.

I chiarimenti riguardano, come dicevamo, il settore energetico: l’applicazione della nuova norma è prevista per i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, i trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica, le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

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Un altro settore che rientra nel meccanismo del reverse charge è quello dei pallet ossia i cosiddetti bancali in legno recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. L’Agenzia delle Entrate precisa che non è richiesta la condizione che i beni in questione siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione, se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione, essendo sufficiente che il pallet sia ceduto in un ciclo di utilizzo successivo al primo.