Le imprese la cui attività è concentrata prevalentemente sulla cessione di beni o la prestazione di servizi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni potranno trovarsi nella situazione di essere costantemente a credito IVA. E’ una condizione inevitabile, originata dallo split payment che comporta per le aziende il mancato incasso dell’Iva addebitata alla P.A. In tali casi l’imposta potrà essere recuperata presentando il modello TR per il rimborso o la compensazione trimestrale.
Il nuovo articolo 17-ter del D.P.R. 633/72 come modificato dalla Legge di Stabilità ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2015 il meccanismo dello split payment. Da quest’anno le Pubbliche Amministrazioni che effettuano acquisti di beni o di servizi tratterranno l’imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture e la verseranno direttamente all’Erario. Questo comportamento potrebbe dare origine a crediti di imposta soprattutto nei confronti delle società che lavorano prevalentemente con le istituzioni pubbliche. Per questo motivo è stato predisposto il nuovo modello TR per l’istanza di rimborso ovvero per l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale. L’aggiornamento del modello, varato recentemente dall’Agenzia delle Entrate, si è reso necessario per recepire le novità introdotte nel nostro ordinamento in materia di split payment.
Il modello TR prevede l’indicazione nel rigo TA13 dell’importo complessivo imponibile relativo alle forniture alle pubbliche amministrazioni sottoposte al meccanismo dello split payment. Non va evidenziata la corrispondente imposta addebitata ai clienti ma non riscossa. L’importo così indicato concorrerà alla determinazione dell’aliquota media sulle operazioni attive, da confrontare con le operazioni passive ai fini della verifica del presupposto del diritto al rimborso. Il credito maturato nel trimestre può essere chiesto a rimborso oppure utilizzato in compensazione orizzontale. Da tenere conto che, in caso di credito Iva da split payment, sul rimborso sussiste il diritto di precedenza: i soggetti che effettuano operazioni di cui all’articolo 17-ter del DPR 633/72 rientrano fra le categorie di contribuenti aventi diritto al rimborso prioritario.