L’articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973 prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dai percipienti al momento del pagamento delle provvigioni per le prestazioni anche occasionali relative a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. La base imponibile su cui calcolare la ritenuta è pari al 50% dell’ammontare delle provvigioni. Se, tuttavia, i percipienti, ossia agenti e rappresentanti, dichiarano che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi , tale ritenuta si riduce al 20% dell’ammontare delle provvigioni stesse ai sensi del D.M. 16 aprile 1983.
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La dichiarazione deve essere spedita al committente per ciascun anno solare entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata con avviso di ricevimento. Qualora le condizioni per l’applicazione della riduzione al 20% si verifica in corso d’anno, la dichiarazione deve essere presentata non oltre quindici giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate. Entro il medesimo termine devono essere dichiarate le variazioni in corso d’anno che hanno fatto venire meno le tali condizioni. In caso di avvio nuova attività il percipiente che presume il rispetto delle condizioni intende avvalersi della riduzione al 20% della base imponibile deve presentare dichiarazione entro i quindici giorni successivi alla stipula dei contratti o accordi di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. La comunicazione non ha limiti di tempo e rimane valida fino alla revoca o alla perdita dei requisiti. Ciò vuol dire che la comunicazione ai fini dell’applicazione della ritenuta del 20% dell’ammontare delle provvigioni sarà valida anche oltre l’anno cui si riferisce. L’omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venire meno delle condizioni necessarie all’applicazione della ritenuta del 20% dell’ammontare delle provvigioni comporta l’applicazione di sanzioni comprese tra 258 euro e 2.065 euro. Le medesime sanzioni sono previste in caso di comunicazione non veritiera circa la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della trattenuta in misura ridotta.