Sulla base di quanto prevede il documento Oic9, approvato lo scorso anno e applicabile dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014, le immobilizzazioni che subiscono perdite di valore durevoli devono essere soggette a svalutazione da imputare nel conto economico d’esercizio. Lo stesso documento prevede alcune regole semplificate per le PMI e per le imprese che per due esercizi consecutivi non superano due dei tre seguenti requisiti: numero medio dei dipendenti superiore a 250; totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro.
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Per costoro, la verifica della perdita durevole dovrà basarsi sulla capacità di ammortamento: è dunque necessario verificare che i risultati reddituali prospettivi dell’intera struttura produttiva siano in grado di sostenere l’investimento. In termini più esemplificativi, se il margine di profitto (inteso come i flussi reddituali futuri dei prossimi cinque anni) non copre il valore netto contabile, è necessario procedere con la svalutazione. Per poter determinare la capacità di ammortamento (cioè, del margine), il documento Oic precisa che si dovrà tenere conto dei ricavi attesi, dei costi attesi connessi con lo svolgimento dell’attività, degli oneri finanziari (sebbene non correlati all’utilizzo dell’attività, in quanto di natura finanziaria). Più sinteticamente, la capacità di ammortamento potrà essere determinata sottraendo al risultato economico (sterilizzato da elementi straordinari e dalle imposte) gli ammortamenti delle immobilizzazioni.