Il Decreto Legislativo 21 novembre 2014 n. 175 ha introdotto importanti modifiche all’articolo 35 del D.P.R. 633 n. 1972. Le novità consentono ai soggetti che operano in ambito comunitario l’immediata inclusione nell’archivio Vies. In questo modo si è cercato di assicurare una maggiore conformità della disciplina Iva nazionale al diritto comunitario.
=> Partita IVA e iscrizione VIES
L’articolo 35 del del DPR 633/1972 prevede che i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie debbano manifestare la volontà di effettuare tali operazioni nella dichiarazione di inizio attività o, comunque, in un momento successivo. Prima dell’introduzione delle modifiche ad opera del D.Lgs. 175/2014 l’ufficio competente poteva emettere un provvedimento di diniego ad effettuare tali operazioni entro 30 giorni dalla relativa manifestazione di volontà. Allo scadere di tale termine e in assenza di diniego il contribuente poteva eseguire cessioni o acquisti intracomunitari. Con le modifiche apportate il soggetto passivo ottiene l’iscrizione nella banca dati Vies già al momento dell’apertura della Partita Iva ovvero nel momento in cui manifesta la volontà di eseguire operazioni intracomunitarie.
=> VIES online: operazioni IVA nella UE più semplici
La registrazione nella banca dati Vies contestualmente all’attribuzione della Partita Iva avviene compilando l’apposito campo nella dichiarazione di inizio attività. Per chi è già titolare di Partita Iva, invece, la registrazione avverrà esclusivamente in modalità telematica, tramite i servizi online disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Anche in tal caso l’inclusione in banca dati avverrà immediatamente. Sono esclusi dalla banca dati Vies i soggetti che non presentano nessun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi. In tali circostanze, infatti, si presume che i soggetti non intendano più effettuare operazioni intracomunitarie. L’Ufficio, pertanto, dopo aver informato l’interessato, procede all’esclusione della relativa Partita Iva dal Vies. Resta inteso che i soggetti esclusi, qualora si dovesse manifestare l’esigenza di effettuare operazioni intracomunitarie, potranno nuovamente richiedere l’inclusione nella banca dati Vies.