L’ENEA ha pubblicato sul proprio sito chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge n. 205/2017 relativamente alle agevolazioni per l’efficienza energetica, il cosiddetto Ecobonus.
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Detrazioni fiscali ridotte
In attesa della pubblicazione di uno o più decreti sugli aspetti tecnici, procedurali e di controllo, a seguito dei quali verranno resi disponibili i vademecum aggiornati relativi ai singoli interventi, l’ENEA evidenzia che la detrazione passa dal 65% al 50% per gli interventi eseguiti dal 2018 relativi a:
- finestre comprensive di infissi;
- schermature solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
=> Bonus infissi: cambia la detrazione
Ecobonus al 65%
Scende al 50% anche la detrazione fiscale spettante per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Per questo intervento, però, se contestualmente all’installazione della caldaia a condensazione vengono installati sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, la detrazione spettante è pari al 65% delle spese sostenute.
=> Bonus Edilizia e Mobili 2018
Restano confermate al 65% le detrazioni fiscali spettanti per:
- interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
- pompe di calore;
- sistemi di building automation;
- collettori solari per produzione di acqua calda;
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
Ecobonus dal 70% all’85%
Confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per gli interventi di tipo condominiale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Il limite di spesa è di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari. In caso di interventi di efficientamento energetico su edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3, se finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione sale all’80%, o all’85% se è dimostrabile una riduzione di 2 o più classi di rischio sismico. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Fonte: ENEA