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Cessioni all’estero esenti IVA

di Noemi Ricci

Pubblicato 12 Febbraio 2018
Aggiornato 11 Maggio 2018 15:03

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Sentenza della Commissione Tributaria Regionale, Emilia Romagna-Bologna, chiarisce quando si configura una cessione all'estero esente da IVA tramite la cosiddetta triangolazione.

Con la sentenza n° 1594/2017, la Commissione Tributaria Regionale, Emilia Romagna-Bologna, ha chiarito che è esente dall’IVA la cessione effettuata all’estero mediante la cosiddetta triangolazione e conferma l’irrilevanza della disponibilità della merce durante il trasporto a destinazione del cliente extracomunitario.

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Disciplina IVA

Il DPR n. 633/1972 (istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), all’art. 8, come modificato dalla L. n. 228/2012, prevede che (co. 1, lett. a) costituiscano cessioni all’esportazione non imponibili, le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi.

L’esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale sulla fattura, ovvero sulla bolla di accompagnamento emessa a norma dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a). Se l’esportazione avviene tramite servizio postale l’esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Le cessioni all’esportazione e le operazioni assimilate sono operazioni non imponibili ai fini IVA che generano il diritto per gli esportatori abituali di acquistare i beni in sospensione d’imposta. A prevedere le fattispecie di esportazioni dirette e di operazioni triangolari, ovvero la spedizione all’estero di un bene su incarico del proprio cliente residente in Italia, considerate anch’esse spedizioni dirette è l’articolo 8, lettera a).

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Configurabilità cessione esente dall’IVA

Nel caso esaminato dalla Commissione l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento muovendo al contribuente due contestazioni: la contabilizzazione di fatture relative a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti (emesse formalmente da un soggetto per prestazioni svolte, invece, dal fratello) e l’omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura o con fattura infedele per operazioni imponibili, in quanto il soggetto già acquirente delle merci aveva curato direttamente il loro successivo trasporto all’estero violando l’art. 8 comma 1 lettera a), DPR n. 633/1972 tramite la cosiddetta triangolazione irregolare.

Il contribuente ha presentato ricorso, accolto dalla Commissione con i seguenti motivi:

  • con riferimento alla pretesa esistenza di fatturazione per prestazioni soggettivamente inesistenti, non avendo il contribuente un magazzino o deposito, egli esegue solo ordini online o telefonici di merce per la quale dispone già del cliente estero, paga anticipatamente le forniture con bonifico bancario ed invia direttamente all’estero la merce acquistata: in questo contesto non può essere mosso un rilievo né di dolo di partecipazione ad una operazione truffaldina, né di colpa, proprio perché, in ragione di tali circostanze fattuali, deve ritenersi ragionevole l’affidamento riposto dal contribuente sulla regolarità della situazione;
  • con riferimento alla omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura o con fattura infedele per operazioni imponibili, viene richiamato l’orientamento consolidato della S.C. per cui, ai fini della configurabilità di una cessione all’estero esente da IVA, non è necessario il dato formale che il trasporto all’estero sia avvenuto a cura e nome del cedente, rilevando piuttosto il dato sostanziale relativo al fatto che, sin dall’origine e nella sua rappresentazione documentale, l’operazione sia stata voluta come cessione interna in vista di un trasporto a cessionario non comunitario, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà degli originati contraenti (Cass. n. 25528/2014), nonché l’orientamento della Corte di Giustizia, secondo la quale è irrilevante chi abbia la disponibilità della merce durante il trasporto a destinazione del cliente extracomunitario (Cfr. Corte Giust. n. 27/9/2012).