Tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2018 c’è quello che i contribuenti forfettari e quelli soggetti al regime speciale IVA non devono applicare lo split payment in caso di rapporti con Pubbliche Amministrazioni o società che rientrano nell’ambito applicativo della scissione dei pagamenti, ex art. 17-ter del DPR 633/72 (società partecipate pubbliche, società quotate nell’indice FTSE MIB).
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Split payment: oneri per i forfettari
Come noto, i contribuenti in regime di vantaggio ed i forfettari non addebitano in fattura l’IVA a titolo di rivalsa e di conseguenza non fanno le liquidazioni e non versano l’IVA, per questo restano fuori dallo split payment.
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Questi contribuenti, quando emettono fattura nei confronti di un contribuente soggetto a split payment, spiega il Fisco, non devono riportare in fattura la dicitura “scissione nei pagamenti” o “split payment ai sensi dell’articolo 17 DPR 633/1972”, ma hanno l’unico onere di indicare le l’operazione è soggetta al regime di vantaggio o al regime forfettario, come già chiarito dalle Entrate con la circolare 6/E/2015, paragrafo n. 8.5, dove si legge in particolare che:
L’articolo 17 ter del Dpr 633/1972 non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie.