L’agevolazione contributiva prevista dalla Legge di Stabilità 2018 per le assunzioni di giovani si applica anche se il contratto, invece che a tutele crescenti, prevede la copertura dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori contro i licenziamenti: si tratta di una precisazione importante, fornita dall’INPS e contenuta nella circolare di approfondimento dei Consuletni del Lavoro del primo febbraio.
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E’ quindi possibile inserire nel contratto individuale la tutela prevista dall’articolo 18 in luogo delle tutele crescenti, utilizzando ugualmente lo sconto contributivo, perchè il richiamo al contratto a tutele crescenti, sottolinea l’INPS:
deve intendersi in senso atecnico e limitato ai soli contratti a tempo indeterminato.
Assunzione agevolata di giovani
L’agevolazione, prevista dal comma 100 della manovra, prevede una decontribuzione del 50% sui contributi previdenziali, per un massimo di 36 mesi, fino a un massimo di 3mila euro su base annua. Riguarda le assunzioni di giovani fino al compimento del 30esimo anno di età, oppure per il solo 2018 fino ai 35 anni.
Attenzione: il limite di età dei 35 anni per il 2018 vale solo nel caso di nuove assunzioni.
Se invece si applica una trasformazione contrattuale in tempo indeterminato un contratto di apprendistato, l’agevolazione si applica solo se il giovane ha meno di 30 anni. In questo caso, quindi, non sono previste deroghe riguardanti l’età del giovane per il 2018. Lo indica esplicitamente il comma 106 della Legge di Bilancio, prevedendo l’esonero contributivo al 50% anche per le trasformazioni dei contratti di apprendistato, per un periodo massimo di 12 mesi, sempre con il tetto di 3mila euro annui:
a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30esimo anno di età alla data della prosecuzione.
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Bonus assunzioni al Sud
Ci sono poi una serie di precisazioni che riguardano il Bonus Sud, ovvero l’esonero al 100% per le assunzioni che avvengono nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna e riguardano giovani fino a 35 anni oppure disoccupati di qualsiasi età privi di impiego da almeno sei mesi. In questo caso, lo sconto contributivo dura 12 mesi (per il restante periodo, si applica l’agevolazione al 50%).
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Questa agevolazione può essere applicata anche se l’assunto ha in passato già avuto contratti a tempo indeterminato, purché vengano rispettate le altre condizioni (come detto requisito d età oppure disoccupazione da almeno sei mesi).
I lavoratori privi di impiego, come previsto dal decreto ANPAL dello scorso 2 gennaio, devono dichiarare in forma telematica al sistema informativo delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva concordate con il centro per l’impiego.
In questo caso, però, si può applicare solo il Bonus Sud (per 12 mesi), senza cumularlo con l’agevolazione al 50% per i successivi due anni. Lo sconto contributivo al 50%, infatti, riguarda solo i giovani che non hanno mai avuto contratti a tempo indeterminato (mentre è ammesso nel caso in cui siano già stato applicati contratti di apprendistato).