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Spese di vitto e alloggio per professionisti: modalità operative

di Nicola Santangelo

24 Febbraio 2015 13:00

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L’articolo 10 del D.Lgs. n. 175/2014 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2015 alcune modifiche in merito alle spese di vitto e alloggio dei professionisti. In particolare è stato rettificato il trattamento fiscale di tali spese sostenute direttamente dal committente. Vediamo, quindi, quali sono le modalità operative alla luce delle novità introdotte.

 

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Il comma 5 dell’articolo 54 del Tuir prevedeva, in riferimento alle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, la deducibilità nella misura del 75% per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Tali spese venivano considerate integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura. In tale ambito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con due circolari, la numero 28/E del 2006 la numero 11/E del 2007, gli adempimenti da seguire per consentire al professionista di dedurre le spese. A partire dal 2015 cambia tutto: le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Per il committente, la deducibilità dei costi sostenuti per il servizio alberghiero o di ristorazione non sarà più subordinata alla ricezione della parcella del professionista e dipenderà dalle regole ordinarie per la rispettiva categoria reddituale.

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Pertanto, i professionisti non devono addebitare la spesa al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo. Tali disposizioni non troveranno applicazione qualora le prestazioni alberghiere o le somministrazioni di alimenti e bevande siano acquistate dal lavoratore autonomo e addebitate in fattura al committente. Infine, è da precisare che le prestazioni e le somministrazioni in argomento, poiché non costituiscono compensi in natura, non devono essere considerate nell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta che ai sensi del comma 5 dell’articolo 54 del Tuir costituiscono la base per il computo del limite del 2% di deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, ferma restando la loro deducibilità nella misura del 75% del relativo importo, nonché il limite dell’1% di deducibilità delle spese di rappresentanza.