Tratto dallo speciale:

ISEE 2015: modalità di calcolo del nuovo indicatore

di Nicola Santangelo

25 Febbraio 2015 13:00

logo PMI+ logo PMI+

L’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente che consente ai contribuenti a basso reddito di accedere a prestazioni sociali e ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate. Già lo scorso mese di dicembre l’INPS è intervenuta con una circolare, la numero 179, per illustrare le principali novità e fornire le prime istruzioni operative. Vediamo, quindi, di conoscere le principali modalità di calcolo del nuovo indicatore.

=> Leggi anche ISEE 2015: attenzione a conti correnti e investimenti

Il nuovo ISEE presenta modalità di calcolo differenziate in funzione di ciò cui è destinato. Non si avrà, quindi, un ISEE unico ma si avrà un ISEE per specifica prestazione: ISEE standard, ISEE università, ISEE sociosanitario, ISEE sociosanitario-residenze, ISEE minorenni, ISEE corrente. Interessante è anche la diversa nozione di nucleo familiare riconosciuta dal nuovo ISEE: i coniugi fanno parte del medesimo nucleo familiare anche se hanno una diversa residenza anagrafica, con l’eccezione di condizioni particolari; i figli minorenni fanno sempre parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono; il figlio maggiorenne a carico dei genitori ai fini Irpef ma non convivente, fa parte del nucleo familiare dei genitori; qualora i genitori non appartengano allo stesso nucleo familiare il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, può scegliere di quale nucleo famigliare fare parte.

=> ISEE: ecco i modelli DSU in vigore da gennaio 2015

Ai fini del calcolo del nuovo Isee 2015 i contribuenti dovranno compilare una Dsu. I redditi da dichiarare sono quelli relativi al secondo anno precedente la presentazione della Dsu mentre le spese si riferiscono all’anno solare precedente. Il patrimonio immobiliare è quello definito ai fini Imu al 31 dicembre dell’anno precedente e nel calcolo del patrimonio mobiliare occorre considerare i conti correnti e i depositi postali tenendo in considerazione il valore maggiore tra il saldo risultante al 31 dicembre e la consistenza media annua. L’importo del mutuo deducibile è quello esistente al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della Dsu. Ai fini della determinazione del reddito occorre tenere conto anche dei redditi tassati con imposte sostitutive, dei redditi esenti, assegni per il nucleo familiare, pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, assegno sociale e redditi figurativi degli immobili non locati e delle attività mobiliari.